Sentenza n. 3565/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6897/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 02.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 22589/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 06.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 6 ottobre 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute con accessori, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, la sua rituale notificazione all'amministrazione, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, il Ministero dovrà erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché la prestazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di porre in essere anche gli atti contabili necessari al pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e conferma, nel caso esaminato, la possibilità di azionare la tutela esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve imporre l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Se il termine fissato dal giudice per fruire di un beneficio economico in forma specifica è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
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