Cassazione Penale, Sentenza n. 37126/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano (14/07/2021) che aveva riformato una precedente assoluzione del Tribunale e li aveva condannati per furto (artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.). Tutti e tre hanno dedotto un unico motivo, essenzialmente un vizio di motivazione (art. 606 cod. proc. pen.): sostengono che la Corte territoriale avrebbe illogicamente attribuito loro la paternità di un 'secondo' furto sulla base della circostanza che erano stati arrestati in flagranza per un altro furto, mentre dal verbale di denuncia risulterebbe che il furto contestato come anteriore era avvenuto il giorno precedente, il che, secondo i ricorrenti, contraddirebbe la ricostruzione temporale e la conclusione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e non censurabile in sede di legittimità: gli imputati furono arrestati alle 22:22 dell'08/12/2016 per un furto commesso in via Spagnoletto e, al momento dell'arresto, erano in possesso di beni sottratti in un'abitazione di via Ferrario in un arco temporale compreso tra le 12:30 del 07/12/2016 e le 21:00 dell'08/12/2016, dunque in prossimità temporale rispetto al fatto che valse la flagranza; la prossimità delle abitazioni e il ritrovamento della refurtiva sull'auto rafforzano il collegamento. La Corte ha anche giudicato implausibile l'ipotesi che terzi avessero commesso il primo furto e poi ceduto la refurtiva ai ricorrenti casualmente presenti. Per questi motivi la motivazione non è stata ritenuta illogica o contraddittoria. A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 110
Concorso di persone nel reato: la sentenza ha fatto riferimento al concorso nell'azione illecita come fattore di responsabilità condivisa.
Codice penale - art. 624
Furto: norma materiale del reato per cui gli imputati sono stati condannati.
Codice penale - art. 625 n. 2
Circostanza aggravante o qualificante del furto richiamata nella qualificazione del reato.
Codice penale - art. 648
Ricettazione/altro titolo originario della precedente imputazione; citato nel contesto dell'origine dell'azione penale ma non decisivo in cassazione.
Codice di procedura penale - art. 606 lett. e)
Motivo di ricorso per vizio di motivazione: i ricorrenti lo hanno invocato per censurare la logica della decisione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e logica, quindi non fondata la censura.
Codice di procedura penale - art. 606 lett. b)
Violazione di legge: invocata in uno dei ricorsi ma la Cassazione ha ritenuto la questione afferente alla valutazione di fatto, non a carattere di immediata violazione normativa di diritto sostanziale o processuale.
Disposizioni attuative cod. proc. pen. - art. 173 comma 1
Limite di enunciazione dei motivi di ricorso: i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo nei limiti previsti.
Decreto-legge n. 137/2020 (art. 23 comma 8) conv. legge n. 176/2020 e D.L. 228/2021 (art.16)
Norme richiamate in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di Cassazione; qui menzionate per il quadro procedurale delle conclusioni.
Codice di procedura penale - art. 616
Previsione della condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata ai ricorrenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è assai restrittiva nel sindacare valutazioni di fatto e di prova della Corte d'appello: censure fondate su presunta illogicità della motivazione devono dimostrare una vera contraddizione o un'assenza di motivazione, non semplici alternative interpretative plausibili.
- La vicinanza temporale e geografica tra eventi criminosi, il ritrovamento della refurtiva in possesso degli imputati e il collegamento con il veicolo possono legittimare la ricostruzione responsabilmente operata dalla Corte di merito; per contestarla è necessario contestare il nesso probatorio con elementi concreti e documentati.
- Ricorsi 'fotocopia' e non autosufficienti, che non allegano documenti (es. verbali richiamati) o non sviluppano argomentazioni autonome, hanno scarse probabilità di ammissione; è importante allegare e rendere autosufficiente il motivo di ricorso.
- Quando la censura si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione, la Cassazione tende a dichiarare il ricorso inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso sono possibili sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso in Cassazione.
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