Cassazione Civile, Ordinanza n. 26842/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando che la rinuncia non era stata accettata dalla controparte e che la giurisprudenza di legittimità sulla questione si era consolidata solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (società emittente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto titolare di vari buoni fruttiferi postali ordinari serie Q/P, intestati anche ai genitori premorti. L’istituto emittente proponeva opposizione sostenendo che l’importo dovuto fosse inferiore a quello ingiunto, perché i titoli andavano liquidati secondo il D.M. 13 giugno 1986. Il giudizio di merito si concludeva con la condanna della società al pagamento di una differenza rispetto a quanto già corrisposto in esecuzione parziale. In cassazione il titolare dei buoni deduceva un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 5 del D.M. 13 giugno 1986 e 173 d.P.R. n. 156/1973, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato i buoni come appartenenti a una serie diversa in ragione della presenza di un timbro e avesse ritenuto incompatibili tra loro le disposizioni riportate sul titolo e quelle introdotte dal timbro sovrastante. Prima della decisione, il ricorrente rinunciava al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando un precedente di legittimità intervenuto sulla medesima questione.
Norme richiamate
art. 5 D.M. 13 giugno 1986
Richiamato dal ricorrente come fonte regolatrice del rendimento dei buoni postali; la questione attiene alla corretta applicazione delle condizioni di maturazione degli interessi previste per la serie di titoli in esame.
Invocato per sostenere l’erronea qualificazione dei buoni e la non compatibilità tra la disciplina impressa sul titolo e quella risultante dal timbro sovrastante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio, quando non risulti accettata dalla controparte.
- In presenza di rinuncia non accettata, il giudice può compensare le spese quando sussistano giusti motivi, valorizzando anche l’evoluzione successiva della giurisprudenza sulla questione controversa.
- Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione per effetto di un sopravvenuto arresto di legittimità sulla medesima questione, il processo può chiudersi senza esame del merito del motivo di ricorso.
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