Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29093/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 Ord. pen.) o, in subordine, della detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.) per scontare il residuo pena di 11 mesi e 21 giorni derivante da condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale aveva respinto le misure alternative ritenendole inattuabili perché l'istante non dimostrava di dimorare all'indirizzo indicato (residenza del fratello), non dimostrava di svolgere l'attività lavorativa indicata e risultava da tempo stabile in Marocco. In appello il ricorrente ha censurato: 1) nullità/irregolarità per mancata considerazione del suo impedimento a rientrare in Italia (espulsione e appuntamento all'ambasciata solo il 14/06/2022) e mancato rinvio dell'udienza; 2) contraddittorietà della motivazione e errata valutazione della dichiarazione di disponibilità del fratello, dichiarazione dichiarata priva di data.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'assenza del ricorrente fosse volontaria: dall'ultimo rimpatrio (dicembre 2019) non ha dimostrato di essersi tempestivamente attivato per ottenere permessi e autorizzazioni necessari al rientro (non risultano istanze tempestive alla questura) e l'unico elemento prodotto era un appuntamento all'ambasciata fissato dopo l'udienza; pertanto il Tribunale legittimamente non ha concesso ulteriore rinvio. Quanto al merito della richiesta di misure alternative, il rigetto è stato confermato per l'assenza di domicilio effettivo in Italia, di prospettiva di lavoro e per l'impossibilità di valutare il comportamento dell'ultimo anno, stante la stabile permanenza all'estero. La dichiarazione del fratello, non datata e generica, è stata ritenuta inidonea a provare un domicilio effettivo o una disponibilità concreta ad accogliere/assistere il condannato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    L'art. 47 regola l'affidamento in prova ai servizi sociali richiedendo una valutazione prognostica positiva e la possibilità di verificare il comportamento recente del condannato; la Corte ha ritenuto che la stabile permanenza all'estero e la mancanza di domicilio e lavoro impediscano tale valutazione e rendano la misura non eseguibile.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    L'art. 47-ter disciplina la detenzione domiciliare; la Corte ha interpretato che per concederla sia necessario un domicilio effettivo e, di fatto, una concreta disponibilità logistica e economica che qui non è stata dimostrata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (illecito in materia di stupefacenti) che costituisce la base della condanna; nel provvedimento è citata solo come titolo di reato per il quale è stato inflitto il residuo pena.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'applicazione della Cassa delle ammende: in mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, la Corte conferma la possibilità di imporre il pagamento di una somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • Per ottenere misure alternative (affidamento in prova o detenzione domiciliare) occorre provare l'esistenza di un domicilio effettivo in Italia e, quando rilevante, una prospettiva lavorativa concreta; dichiarazioni generiche o non datate di terzi sono spesso insufficienti.
  • La stabile permanenza all'estero rende difficoltosa o impossibile la valutazione del comportamento del condannato negli ultimi dodici mesi, elemento rilevante per la concessione delle misure alternative.
  • Se il ricorrente si trova all'estero per effetto di espulsione, deve dimostrare di essersi attivato tempestivamente e validamente per ottenere i permessi e le autorizzazioni per il rientro: l'assenza di tali attività può essere interpretata come volontaria e giustificare il rigetto del rinvio e della domanda.
  • Il giudice può non concedere ulteriori rinvii se il richiedente non produce elementi concreti che attestino l'impossibilità oggettiva a partecipare all'udienza; l'appuntamento successivo presso l'ambasciata non sostituisce la prova di precedenti, tempestivi tentativi autorizzativi.
  • In appello cautela: presentare documentazione datata e ufficiale (istanze alla questura, comunicazioni consolari, contratti di lavoro, certificazioni di ospitalità con impegni specifici) per evitare che l'istanza sia dichiarata inammissibile o infondata.
  • La parte che propone ricorso rischia condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificazioni valide.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.