Cassazione Civile, Ordinanza n. 34502/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento Consob che aveva irrogato sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate e raccomandazioni di investimento su titoli Bulgari, in relazione all'imminente operazione di conferimento della partecipazione di controllo in favore di LVMH e alla conseguente OPA. Secondo gli accertamenti amministrativi, l'informazione privilegiata sarebbe stata conosciuta da un dirigente di LVMH, comunicata a un asset manager, e da questi utilizzata per raccomandare acquisti a più soggetti. La Corte d'appello aveva in parte accolto il reclamo, riducendo le sanzioni, ma confermando la responsabilità sulla base di una pluralità di indizi: rapporti tra i soggetti, incontro a Parigi, tempistica e anomalia delle operazioni sul titolo, uso di strumenti finanziari mai impiegati prima. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale fondato la responsabilità su presunzioni ritenute prive di gravità, precisione e concordanza e su una presunta catena inferenziale vietata; secondo, violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che gli elementi valorizzati non provassero, secondo ragionevole probabilità, l'uso dell'informazione privilegiata, essendo le operazioni spiegabili con autonome valutazioni di mercato e con analisi tecniche. La Consob ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 6 L. 689/1981, perché la Corte d'appello aveva quantificato in misura inferiore la sanzione posta a carico dell'obbligata solidale rispetto a quella dell'autore principale della violazione per la medesima condotta, determinando un indebito scollamento tra sanzione dell'autore e responsabilità solidale.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi sulla prova presuntiva: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della corretta utilizzazione delle presunzioni, senza nuova valutazione dei fatti, e la Corte territoriale aveva tratto da indizi oggettivi, gravi, precisi e concordanti la prova del possesso e dell'uso dell'informazione privilegiata. Ha invece accolto il ricorso incidentale della Consob: la Corte d'appello aveva illegittimamente applicato alla coobbligata solidale una sanzione pecuniaria inferiore rispetto a quella stabilita per la condotta oggetto di solidarietà, in violazione dell'art. 6 L. 689/1981. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa decisa nel merito, quantificando in € 30.000,00 la sanzione pecuniaria dovuta dalla società obbligata in solido. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187 bis T.U.F.
la violazione amministrativa per insider trading secondario richiede la dimostrazione del possesso e dell'utilizzo dell'informazione privilegiata ai fini di investimento, non la prova della sua trasmissione da un informatore qualificato
art. 187 quater T.U.F.
richiamato quale base della sanzione interdittiva applicata
art. 187 septies T.U.F.
richiamato in relazione al termine di avvio del procedimento sanzionatorio, ritenuto congruo per complessità degli accertamenti e indagini estere
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni sono utilizzabili se il fatto noto è certo e gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; in cassazione si controlla la plausibilità del ragionamento inferenziale senza riesame dei fatti
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che la prova del fatto ignoto può essere data per presunzioni secondo i criteri di legge
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che sia stato violato il principio di valutazione delle prove, trattandosi di corretta inferenza presuntiva
art. 28 L. n. 689/1981
l'eccezione di prescrizione è stata respinta dalla Corte d'appello
art. 6, comma 3, L. n. 689/1981
la responsabilità solidale non può essere trattata in modo slegato dalla violazione principale; la sanzione della coobbligata va riferita alla medesima misura prevista per la condotta oggetto di solidarietà
art. 287 c.p.c.
richiamato per escludere che la difformità di trattamento sanzionatorio fosse un mero errore materiale emendabile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla prova presuntiva è censurabile solo l'uso giuridicamente corretto delle presunzioni, non la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; non è consentito sostituire una diversa lettura degli indizi o una diversa massima di esperienza.
- La prova dell'insider trading secondario può essere fornita mediante un complesso di indizi oggettivi, purché essi siano seri, precisi e concordanti e consentano di desumere, con ragionevole probabilità, il possesso e l'utilizzo dell'informazione privilegiata per operazioni finanziarie.
- Nel ragionamento presuntivo gli indizi non vanno valutati in modo atomistico, ma globalmente e in collegamento reciproco; elementi apparentemente neutri possono acquistare significato dimostrativo se letti nel loro insieme.
- Per la fattispecie sanzionatoria relativa all'uso di informazioni privilegiate, ciò che rileva è il nesso tra il possesso dell'informazione e la condotta di investimento, non la prova della concreta provenienza dell'informazione da un soggetto determinato.
- Quando opera la solidarietà amministrativa ex art. 6 L. 689/1981, il trattamento sanzionatorio della coobbligata non può essere separato in modo arbitrario da quello dell'autore della violazione per il medesimo fatto.
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