Sentenza n. 409/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 550/24 del 29.08.2024 emessa dal TAR per la Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio n. 244/23 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 550/2024, relativa alla presa in carico terapeutica del minore e al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 550/2024, notificata all'ASP il 16 settembre 2024. La sentenza aveva imposto all'amministrazione la definitiva presa in carico del minore, mediante erogazione diretta o rimborso delle terapie ricevute da terzi, di un trattamento ABA intensivo e di lunga durata pari a quindici ore settimanali, comprensivo della formazione e del supporto familiare, fino al compimento dei dodici anni, con successiva rivalutazione dell'efficacia e della necessità di prosecuzione. Il giudicato aveva inoltre condannato l'ASP al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dei genitori e del minore. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'ASP, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito chiarimenti neppure dopo l'ordinanza istruttoria con cui il Tribunale aveva richiesto informazioni documentate sulle attività esecutive eventualmente intraprese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione e accertando, in assenza di elementi contrari, la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato all'ASP di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 550/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. L'esecuzione deve comprendere la definitiva presa in carico del minore e l'attuazione, direttamente o indirettamente, del trattamento ABA di quindici ore settimanali, nonché il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, degli interessi maturati e delle ulteriori spese processuali. Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, con facoltà di delega. Il commissario dovrà, tra l'altro, provvedere all'eventuale allocazione in bilancio, all'impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle somme, reperendo le risorse necessarie; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e ulteriori interessi. La sentenza dispone inoltre la trasmissione degli atti alle competenti Procure della Repubblica e della Corte dei conti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione piena e integrale del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal Tribunale e i poteri esercitati con la sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa procedersi all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.
art. 479 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza passata in giudicato all'amministrazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della protezione dei dati personali e sanitari, con conseguente oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato amministrativo entro il termine previsto dalla legge, il titolare della posizione riconosciuta dalla sentenza può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione piena e integrale degli obblighi accertati nel titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione e l'omessa risposta a una richiesta giudiziale di chiarimenti sulle attività esecutive consentono di ritenere non dimostrata l'avvenuta esecuzione del giudicato, quando non emergano dagli atti elementi contrari.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine perentorio per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza degli interessati, in caso di inutile scadenza del termine.
- L'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata contro una pubblica amministrazione comprende, ove necessario, l'allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato deve compiere tutti gli atti necessari a rendere effettivo il comando giudiziale e deve riferire al giudice sull'attività svolta.
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