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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24577/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2010, emesso per maggiori ricavi accertati mediante studi di settore. La CTR aveva ritenuto assorbente la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, osservando che non era stata prodotta alcuna delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la delega di firma era invece stata prodotta già nel giudizio di primo grado, mediante l'atto dispositivo n. 32/2013 con cui il Direttore provinciale di Catania aveva delegato il Capo team sottoscrittore dell'avviso. La Corte ha tuttavia ritenuto che la censura mirasse a contestare non una falsa applicazione di legge, ma la mancata considerazione di un documento asseritamente presente in atti, sicché il vizio dedotto era di fatto revocatorio e non proponibile in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che l'errore denunciato attenesse alla percezione dell'esistenza agli atti della delega di firma e quindi integrasse, se del caso, un errore di fatto deducibile con revocazione davanti allo stesso giudice d'appello ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 64, e dell'art. 395 c.p.c., n. 4, non un vizio di violazione di legge denunciabile ex art. 360 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese perché i contribuenti sono rimasti intimati. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare la mancata percezione, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di un documento ritualmente presente in atti; in tal caso il vizio è di fatto e non di violazione di legge.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e sulla necessità della delega di firma del funzionario sottoscrittore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    Indica che l'errore di fatto del giudice tributario va fatto valere con revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    La mancata considerazione di un documento esistente nel fascicolo integra errore di fatto revocatorio, non motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito afferma l'inesistenza negli atti di un documento che invece risulta incontestabilmente prodotto, il vizio è un errore di fatto revocatorio e non un errore di diritto deducibile con ricorso per cassazione.
  • La censura in cassazione deve colpire l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma, non la mera omissione di considerazione di un documento già presente nel fascicolo.
  • Nel processo tributario, l'errore percettivo del giudice sulla presenza di un documento va fatto valere con revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
  • La dedotta invalidità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, ove dipendente dall'esistenza o meno della delega di firma in atti, può richiedere un accertamento di fatto non compatibile con il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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