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Sentenza

Sentenza n. 13979/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 5538 del 2024: del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza (prot. n. K10-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 5539 del 2024: del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza (K10-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 5540 del 2024: del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza (K10-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 5541 del 2024: del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza (prot. n. K10-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 5542 del 2024: del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza (prot. n. K10-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202405539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di concessione della cittadinanza italiana adottati per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cinque ricorrenti hanno impugnato i dinieghi delle rispettive domande di cittadinanza presentate ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. I provvedimenti si fondavano su informazioni concernenti il padre di quattro ricorrenti e il marito della quinta, ritenuto collegato all'ambiente dei veterani del conflitto nella ex Jugoslavia, in particolare alla militanza nel Battaglione dei Mujaheddin operante in Bosnia-Erzegovina, nonché emerso nel 2018 in un contesto investigativo relativo al radicalismo islamico. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione, la mancata considerazione delle loro condizioni di vita, familiari e sociali e dell'integrazione nel tessuto socio-economico nazionale, nonché il mero rinvio a documentazione riservata non allegata ai provvedimenti e non esplicitata nella motivazione. Hanno inoltre evidenziato di essere incensurati e, quanto ai figli, di non convivere più con il padre. L'Amministrazione ha depositato in giudizio, in busta chiusa e sigillata, la documentazione riservata posta a fondamento dei dinieghi, consentendone la visione ai difensori secondo le modalità disposte dal giudice.

La decisione

Il TAR ha riunito anche il quinto ricorso per connessione e ha respinto tutti i ricorsi. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione, nel quale la residenza decennale costituisce solo il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice nelle valutazioni prognostiche dell'Amministrazione. Nel caso concreto, le informazioni ufficiali degli organismi di sicurezza, relative alla contiguità del familiare con ambienti del radicalismo islamico, sono state ritenute sufficienti a giustificare, in chiave preventiva, la prevalenza dell'interesse alla sicurezza nazionale sull'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza. Il TAR ha ritenuto legittima una motivazione attenuata e sintetica, poiché la divulgazione di ulteriori dettagli avrebbe potuto compromettere la riservatezza delle fonti e le attività di intelligence; il diritto di difesa è stato comunque garantito mediante l'ostensione giudiziale della documentazione riservata al difensore. La mancanza di condanne o precedenti penali dei richiedenti non è risultata decisiva, poiché la valutazione della sicurezza può fondarsi anche su frequentazioni, legami familiari o contiguità con soggetti e ambienti estremistici. Neppure la cessazione della convivenza dei figli con il padre è stata ritenuta sufficiente a escludere la rilevanza del rapporto di filiazione nella valutazione prognostica. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale e prognostica, comprensiva dei profili di integrazione e sicurezza nazionale.

  • art. 52 Cost.

    la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione.

    La sicurezza della Repubblica costituisce un interesse costituzionalmente rilevante e prevalente nell'ambito della valutazione sulla concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento ampiamente discrezionale e di alta amministrazione: il decorso del periodo minimo di residenza abilita alla presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può negare lo status sulla base di una valutazione prognostica e preventiva concernente la sicurezza della Repubblica, anche quando gli elementi di rischio non consistano in condanne o precedenti penali del richiedente, ma riguardino sue frequentazioni, legami o contiguità con ambienti estremistici.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza, il rapporto familiare con un soggetto ritenuto contiguo ad ambienti del radicalismo islamico può essere valutato quale elemento dell'affidabilità complessiva del richiedente; la cessazione della convivenza non esclude, di per sé, la rilevanza del rapporto di filiazione o coniugio.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata mediante un richiamo sintetico agli elementi ostativi, se una disclosure più dettagliata rischierebbe di compromettere fonti e attività investigative. Il diritto di difesa è salvaguardato dall'ostensione giudiziale della documentazione riservata con le necessarie cautele.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di sicurezza sottesa al diniego di cittadinanza è estrinseco e non può sostituire l'apprezzamento dell'Amministrazione; esso riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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