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Sentenza

Sentenza n. 20/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 3596/2024;

Giustizia amministrativa202500939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 3596/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 3596/2024. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio, con memoria del 17 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto a eseguire il titolo giudiziale, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, anche in considerazione della connotazione seriale del contenzioso, e liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ferma restando la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione del giudicato non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese processuali qualora, valutando virtualmente l’esito della controversia, la condotta amministrativa abbia reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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