Sentenza del 02/10/2018 n. 6596 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Soggetti passivi - Attività di intermediatore finanziario - Autonoma organizzazione di mezzi - Presupposto d'imposta - Sussiste - Pretesa impositiva - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo implicitamente l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La controversia riguardava la sussistenza, nell'attività di promotore finanziario, di un'organizzazione autonoma di mezzi idonea a integrare il presupposto impositivo previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997. Il contribuente, tuttavia, non forniva elementi o documentazione sufficienti a dimostrare l'assenza di tale autonoma organizzazione.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente il presupposto dell'IRAP, valorizzando anche l'entità non modesta dei redditi dichiarati e l'assenza di prova contraria da parte del contribuente. È stata quindi ritenuta legittima la pretesa impositiva. La decisione esclude inoltre che l'attività di promotore finanziario sia, per sua natura, automaticamente esclusa dall'IRAP: l'imposta può applicarsi quando, in concreto, ricorra un'autonoma organizzazione di mezzi.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La norma richiede, per l'applicazione dell'IRAP, l'esercizio abituale di un'attività produttiva svolta con autonoma organizzazione. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ritenuto sussistente in concreto, anche in ragione dell'entità dei redditi e della mancata dimostrazione, da parte del contribuente, dell'assenza di un'organizzazione autonoma.
Massime di principio
- L'attività di promotore o intermediario finanziario non è automaticamente esclusa dall'IRAP: occorre verificare caso per caso la presenza di un'autonoma organizzazione.
- Il contribuente che chiede l'esclusione dall'IRAP deve fornire elementi concreti sulla struttura dell'attività, dimostrando l'assenza di dipendenti, collaboratori, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o altri fattori organizzativi autonomi.
- L'entità dei redditi, da sola, non dovrebbe necessariamente dimostrare l'autonoma organizzazione, ma può costituire un elemento valutabile insieme agli altri indizi del caso concreto.
- La mancata produzione di prove e documenti a sostegno dell'assenza di autonoma organizzazione può comportare il rigetto della contestazione e la conferma della pretesa IRAP.
- Per valutare l'assoggettabilità all'IRAP è necessario distinguere il semplice esercizio personale dell'attività dall'attività supportata da una struttura organizzativa autonoma e non meramente marginale.
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