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direttiva

Direttiva 2003/38

Direttiva 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro

Normativa europea32003L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna al rialzo gli importi in euro utilizzati nella quarta direttiva contabile 78/660/CEE per determinare l’accesso a specifiche deroghe in favore di talune società. L’intervento si fonda sulla revisione quinquennale prevista dalla direttiva stessa e tiene conto dell’evoluzione economica e monetaria nella Comunità. Gli Stati membri devono adeguarsi solo se e quando intendono avvalersi delle opzioni previste dagli articoli 11 e 27 della direttiva contabile.

Aggiornamento degli importi espressi in euro nella quarta direttiva contabile 78/660/CEE, ai fini delle soglie per talune deroghe applicabili alle società.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla direttiva 78/660/CEE sui conti annuali di taluni tipi di società, limitatamente agli articoli 11 e 27 e, per rinvio, alle soglie numeriche che condizionano l’accesso a talune deroghe contabili. Incide anche, per riferimento, sull’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati e degli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE sull’abilitazione dei revisori, nella misura in cui tali disposizioni richiamano i medesimi importi. Per gli Stati membri non partecipanti all’euro, sono previste modalità di conversione in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce gli importi rivisti.

Aggiornamento degli importi in euro nella direttiva contabile 78/660/CEE

La direttiva 2003/38/CE interviene sulla quarta direttiva contabile 78/660/CEE per adeguare verso l’alto gli importi espressi in euro che fungono da soglie per l’accesso ad alcune deroghe contabili previste per talune società. Il provvedimento discende dalla revisione quinquennale prevista dalla direttiva madre e prende atto dell’evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Finalità e contesto normativo

Il considerando evidenzia che gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE stabiliscono limiti numerici espressi in euro; analoghi rinvii sono presenti nell’articolo 6 della direttiva 83/349/CEE e negli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE. Poiché il quinto periodo quinquennale successivo all’adozione della direttiva 78/660/CEE terminava il 24 luglio 2003, il legislatore UE ha riesaminato tali limiti e ha ritenuto necessario aumentarli.

Modifiche introdotte agli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE

La direttiva modifica direttamente i valori soglia contenuti nella quarta direttiva contabile:

  • all’articolo 11, il "totale dello stato patrimoniale" passa da 3.125.000 EUR a 3.650.000 EUR e l’"importo netto del volume d’affari" da 6.250.000 EUR a 7.300.000 EUR;
  • all’articolo 27, il "totale dello stato patrimoniale" passa da 12.500.000 EUR a 14.600.000 EUR e l’"importo netto del volume d’affari" da 25.000.000 EUR a 29.200.000 EUR.

Queste soglie servono a delimitare il perimetro di alcune semplificazioni/deroghe contabili previste per le società rientranti nei parametri dimensionali fissati dalla direttiva 78/660/CEE.

Stati membri non partecipanti all’euro

Per gli Stati membri non appartenenti all’area euro, la direttiva stabilisce una regola di conversione: gli importi in moneta nazionale equivalenti devono essere determinati usando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che definisce tali importi dopo la revisione ex articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE. La norma assicura uniformità nel recepimento delle soglie anche nei Paesi non euro.

Obblighi degli Stati membri

L’articolo 2 non impone un recepimento generalizzato e immediato in astratto, ma collega l’adozione delle misure nazionali al momento in cui lo Stato membro intenda avvalersi delle opzioni previste dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE. In tal caso:

  • lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • informa immediatamente la Commissione;
  • inserisce nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure le accompagna con tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dallo Stato membro;
  • comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono indicati termini specifici di trasposizione, ma l’adeguamento nazionale è dovuto quando lo Stato membro decide di utilizzare le opzioni previste dalla direttiva contabile modificata. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle soglie dell’articolo 11 della direttiva 78/660/CEE

La soglia del "totale dello stato patrimoniale" è innalzata da 3.125.000 EUR a 3.650.000 EUR e la soglia dell’"importo netto del volume d’affari" da 6.250.000 EUR a 7.300.000 EUR. Si tratta dei limiti numerici che rilevano per l’applicazione di talune deroghe previste dalla direttiva contabile.

Aggiornamento delle soglie dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE

La soglia del "totale dello stato patrimoniale" è innalzata da 12.500.000 EUR a 14.600.000 EUR e la soglia dell’"importo netto del volume d’affari" da 25.000.000 EUR a 29.200.000 EUR. Anche tali limiti incidono sull’accesso a deroghe previste dalla direttiva 78/660/CEE.

Regola per gli Stati membri non partecipanti all’euro

Per gli Stati membri che non partecipano all’euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti a quelli rivisti devono essere calcolati applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce gli importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE.

Obblighi di attuazione e comunicazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva solo se e quando intendono avvalersi delle opzioni previste dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE. Devono informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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