Direttiva 2003/40
Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/40/CE fissa, per le acque minerali naturali, un elenco di componenti di origine naturale potenzialmente rischiosi, i relativi limiti massimi e le indicazioni di etichettatura da applicare, oltre a disciplinare l’uso dell’aria arricchita di ozono per rimuovere ferro, manganese, zolfo e arsenico. La disciplina è adottata in attuazione della direttiva 80/777/CEE e mira a garantire un livello armonizzato di tutela della salute pubblica nel mercato interno. Prevede termini di applicazione differenziati per alcuni parametri, regole specifiche per i controlli analitici e obblighi informativi chiari per il consumatore, soprattutto in relazione al fluoro e al trattamento con ozono.
Disciplina i limiti di concentrazione, le etichette obbligatorie e le condizioni d’uso dell’aria arricchita di ozono per il trattamento di acque minerali naturali e acque sorgive.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque minerali naturali e, per quanto concerne i trattamenti con aria arricchita di ozono e la relativa etichettatura, anche alle acque sorgive. Riguarda i componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali che possono presentare un rischio per la salute pubblica, nonché gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del confezionamento, del riconoscimento ufficiale, dei controlli ufficiali, del trattamento e dell’etichettatura. Restano fermi i riferimenti alla direttiva 80/777/CEE per i profili non disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per i componenti caratteristici, i criteri microbiologici e il regime generale di etichettatura e riconoscimento.
Direttiva 2003/40/CE su componenti, limiti e etichettatura delle acque minerali naturali e uso dell’aria arricchita di ozono
La direttiva interviene nel quadro della direttiva 80/777/CEE per armonizzare, a livello comunitario, i limiti di concentrazione di taluni componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali, quando superino soglie idonee a mettere a rischio la salute pubblica. Disciplina inoltre un trattamento tecnologico specifico, l’aria arricchita di ozono, per la rimozione di ferro, manganese, zolfo e arsenico, imponendo condizioni di utilizzo e obblighi informativi per il consumatore.
Obiettivi e ratio regolatoria
La disciplina nasce dall’esigenza di conciliare la valorizzazione di caratteristiche naturali delle acque minerali con la tutela della salute pubblica. I considerando richiamano il parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana, le raccomandazioni OMS e la norma Codex, sottolineando che alcuni componenti possono essere presenti naturalmente per ragioni idrogeologiche ma diventare pericolosi oltre determinate concentrazioni. La direttiva mira quindi a fissare standard comuni, evitando disomogeneità tra Stati membri e assicurando informazioni trasparenti al consumatore.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda:
- le acque minerali naturali, con riferimento ai componenti naturali elencati nell’allegato I;
- le acque sorgive, limitatamente alle disposizioni sul trattamento con aria arricchita di ozono e sulla relativa etichettatura;
- gli operatori che confezionano, trattano e immettono in commercio tali acque;
- le autorità competenti degli Stati membri, chiamate a vigilare sui limiti, sui controlli ufficiali e sulla procedura di riconoscimento delle fonti.
Sono espressamente richiamati i profili di componenti che devono essere naturalmente presenti nell’acqua e non derivare da contaminazione della fonte.
Limiti di concentrazione e deroghe temporali
L’articolo 2 impone la conformità ai limiti massimi dell’allegato I entro il 1° gennaio 2006 per tutte le acque minerali naturali al momento del confezionamento. Per fluoruri e nichel il termine è più ampio e slitta al 1° gennaio 2008.
È prevista una deroga per i nitrati e i nitriti: nell’ambito della procedura di riconoscimento ufficiale delle acque minerali naturali raccolte sul proprio territorio, le autorità competenti possono applicare un valore guida più basso, ma solo se tale valore viene applicato in modo uniforme a tutte le domande.
Controlli ufficiali e requisiti analitici
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per la determinazione dei requisiti di analisi dei componenti dell’allegato I. I metodi di prova devono essere in grado di misurare almeno concentrazioni pari al valore parametrico e soddisfare specifici requisiti di esattezza, precisione e limite di rilevazione.
L’allegato II chiarisce anche che il risultato va espresso con almeno lo stesso numero di decimali del limite massimo previsto, e definisce nozioni tecniche come esattezza, precisione e limite di rilevazione. È inoltre indicato che il metodo deve consentire di determinare il cianuro totale in tutte le sue forme.
Etichettatura per il fluoro
Per le acque con tenore di fluoro superiore a 1,5 mg/l, l’articolo 4 impone un’avvertenza obbligatoria: "contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni".
L’indicazione deve essere:
- collocata in prossimità immediata della denominazione di vendita;
- riportata in caratteri nettamente visibili;
- accompagnata dall’indicazione del tenore reale di fluoro nella composizione fisico-chimica dei componenti caratteristici.
La norma risponde alla necessità di proteggere lattanti e bambini piccoli, considerati la popolazione più sensibile al rischio di fluorosi.
Trattamento con aria arricchita di ozono
L’articolo 5 autorizza, in continuità con la direttiva 80/777/CEE, il trattamento con aria arricchita di ozono per la separazione di ferro, manganese, zolfo e arsenico, ma lo sottopone a una notifica preventiva alle autorità competenti.
Le autorità devono verificare che:
- il trattamento sia giustificato dalla composizione dell’acqua;
- l’operatore adotti tutte le misure necessarie per garantirne efficacia, innocuità e controllabilità.
Il trattamento deve inoltre rispettare tre condizioni sostanziali:
- non modificare la composizione dei componenti caratteristici;
- riguardare acqua che, prima del trattamento, rispetti i criteri microbiologici della direttiva 80/777/CEE;
- non generare residui oltre i limiti dell’allegato III o comunque residui pericolosi per la salute pubblica.
Etichettatura delle acque trattate con ozono
L’articolo 6 impone una menzione specifica in etichetta per le acque minerali naturali trattate con aria arricchita di ozono: "acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di ozono".
L’indicazione deve essere apposta in prossimità dell’indicazione della composizione analitica dei componenti caratteristici, così da rendere immediatamente percepibile al consumatore il trattamento subito dal prodotto.
Applicazione alle acque sorgive
Per effetto dell’articolo 7, le regole degli articoli 5 e 6 si estendono alle acque sorgive, nei limiti consentiti dal richiamo alla direttiva 80/777/CEE. Ne deriva che anche tali acque possono essere trattate con aria arricchita di ozono e devono recare la relativa indicazione informativa.
Termine per la commercializzazione e periodo transitorio
L’articolo 8 prevede un doppio regime temporale:
- entro il 1° gennaio 2004 gli Stati membri devono consentire la commercializzazione dei prodotti conformi;
- dal 1° luglio 2004 è vietata la commercializzazione dei prodotti non conformi, salvo i prodotti confezionati ed etichettati entro tale data, che possono restare in vendita fino ad esaurimento delle scorte.
Si tratta di una disciplina transitoria importante per gli operatori, chiamati a programmare adeguamenti tecnici, analitici ed etichettari in tempi relativamente brevi.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
L’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono inoltre contenere un richiamo alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Per i professionisti, ciò significa che la disciplina è destinata a trovare concreta attuazione tramite il recepimento nazionale, con possibilità per gli Stati di scegliere le forme e i mezzi, ma non di discostarsi dal risultato imposto.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Profili pratici di interesse professionale
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta soprattutto:
- verifica dei parametri chimici e dei limiti applicabili in fase di confezionamento;
- adeguamento delle etichette, in particolare per fluoro e trattamento con ozono;
- organizzazione dei controlli analitici conformi all’allegato II;
- gestione dei periodi transitori per l’adeguamento produttivo e lo smaltimento delle scorte;
- coordinamento con la normativa nazionale di recepimento e con la disciplina generale della direttiva 80/777/CEE.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: individuazione dei componenti naturali delle acque minerali che possono costituire un rischio per la salute pubblica, fissazione dei limiti di concentrazione, dei termini di applicazione e delle indicazioni di etichettatura. La direttiva disciplina inoltre le condizioni di utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per separare ferro, manganese, zolfo e arsenico nelle acque minerali naturali e nelle acque sorgive, nonché la relativa indicazione in ეტichetta.
Limiti di concentrazione e termini di applicazione
L’articolo 2 impone che, entro il 1° gennaio 2006, le acque minerali naturali siano conformi ai limiti massimi dell’allegato I al momento del confezionamento. Per fluoruri e nichel il termine è differito al 1° gennaio 2008. In deroga, per le acque minerali naturali raccolte sul proprio territorio, le autorità competenti possono usare, in sede di riconoscimento ufficiale, un valore guida più basso per nitrati e nitriti, purché sia applicato uniformemente a tutte le domande.
Controlli ufficiali e metodi analitici
L’articolo 3 obbliga gli Stati membri, ai fini dei controlli ufficiali, a rispettare le specifiche tecniche dell’allegato II per l’analisi dei componenti elencati nell’allegato I. L’allegato II richiede che i metodi possano misurare almeno il valore parametrico, con esattezza, precisione e limite di rilevazione predeterminati, e che il risultato sia espresso con almeno lo stesso numero di decimali del limite massimo applicabile.
Etichettatura per il fluoro
L’articolo 4 prevede che le acque minerali naturali con concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l rechino l’indicazione "contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni". L’avvertenza deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita, in caratteri nettamente visibili, e deve essere accompagnata dall’indicazione del tenore reale di fluoro nella composizione fisico-chimica dei componenti caratteristici.
Trattamento con aria arricchita di ozono: notifica e condizioni
L’articolo 5 subordina l’avvio del trattamento con aria arricchita di ozono a notifica preventiva alle autorità competenti, che devono verificare la giustificazione del trattamento in funzione della presenza di composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell’arsenico e l’adozione di misure idonee a garantirne efficacia, innocuità e controllabilità. Il trattamento è ammesso solo se non modifica la composizione dei componenti caratteristici, se l’acqua prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici della direttiva 80/777/CEE e se non genera residui oltre i limiti dell’allegato III o residui pericolosi per la salute.
Etichettatura delle acque trattate con ozono
L’articolo 6 impone, per le acque minerali naturali trattate con aria arricchita di ozono, l’indicazione in etichetta "acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di ozono", da apporre in prossimità dell’indicazione della composizione analitica dei componenti caratteristici.
Estensione alle acque sorgive
L’articolo 7 rende applicabili alle acque sorgive le disposizioni degli articoli 5 e 6, cioè la disciplina sul trattamento con aria arricchita di ozono e la relativa etichettatura, fatte salve le norme della direttiva 80/777/CEE richiamate dal testo.
Commercializzazione e periodo transitorio
L’articolo 8 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per consentire la commercializzazione dei prodotti conformi entro il 1° gennaio 2004. I prodotti non conformi non possono essere commercializzati dal 1° luglio 2004, salvo che siano stati confezionati ed etichettati entro tale data, nel qual caso possono essere venduti fino a esaurimento scorte.
Recepimento
L’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
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