Sentenza del 20/02/2023 n. 5293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARI (Euro 2.359,36 per il 2014). La contribuente sosteneva che i rifiuti prodotti erano speciali non assimilabili agli urbani e che tali rifiuti venivano smaltiti da un'impresa specializzata (contratti e prove di smaltimento), per cui le aree interessate non dovevano concorrere alla superficie tassabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cristalleria. In linea con la giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che grava sul contribuente l'onere di informazione e denuncia (nella denuncia originaria o di variazione) delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, corredato da idonea documentazione oggettiva, poiché l'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 pone una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti sulle aree detenute/occupate. La Corte ha inoltre confermato che, pur spettando al Comune l'onere di provare l'istituzione/attivazione del servizio ove specificamente contestato, qui la ricorrente non ha fornito gli elementi richiesti per ottenere l'esclusione o la riduzione. Il ricorso è stato respinto; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio (importo liquidato indicativo) e al rimborso forfettario secondo il dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62
"la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti... Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti... qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate"
L'art. 62 istituisce una presunzione iuris tantum di produzione/tassabilità delle aree detenute: l'esclusione è possibile solo se il contribuente indica nella denuncia originaria o di variazione le condizioni che giustificano l'esclusione e le prova con elementi oggettivi.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 70
"la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione, tra l'altro, 'dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o detenzione'"
L'art. 70 impone l'obbligo di denuncia dettagliata: per ottenere esclusioni o variazioni della superficie imponibile il contribuente deve aver reso le informazioni richieste nella denuncia originaria o di variazione.
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 221 e 226
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che alcuni rifiuti (es. imballaggi misti/terziari) non sarebbero assimilabili agli urbani; la Corte ha osservato che, anche se ciò fosse vero, la deduzione dell'esclusione richiede la denuncia/documentazione e resta una valutazione di merito riservata al giudice di merito.
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649
Invocata dalla ricorrente per sostenere l'esenzione di superfici che producono rifiuti speciali; la Corte ha ritenuto la questione collegata all'onere di denuncia e alla qualificazione del rifiuto, non prova automatica di esclusione.
Codice civile, art. 2729 (meccanismo presuntivo) e art. 2697 (onere della prova)
La Corte ha utilizzato il principio secondo cui la valutazione delle circostanze di fatto segue meccanismi probatori e presuntivi; l'onere della prova spetta all'amministrazione per i fatti costitutivi dell'obbligazione, ma per la quantificazione e per l'esclusione della superficie tassabile grava sull'interessato un onere d'informazione e documentazione.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione) e art. 116 (valutazione della prova)
La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione: non è ammessa la riconsiderazione di valutazioni di fatto del giudice di merito, salvo vizio di motivazione denunciabile nei termini dell'art. 360; molte doglianze della ricorrente erano in realtà contestazioni di fatto non sindacabili in cassazione.
R.D. 1175/1931 e D.P.R. n. 915/1982
Richiamati per il principio che la tassa è dovuta se il servizio è istituito e concretamente espletato o comunque reso utilizzabile; ove sia contestata la concreta attivazione/utilizzabilità del servizio grava sul Comune l'onere probatorio.
Massime di principio
- Per escludere dalla superficie imponibile aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani è necessario indicarlo nella denuncia originaria o di variazione (art.70 D.Lgs. 507/1993) e fornire idonea documentazione oggettiva: l'esclusione non è automatica.
- L'art.62 D.Lgs. 507/1993 pone una presunzione iuris tantum di produttività/tassabilità delle aree detenute: il contribuente ha l'onere di informazione per ottenere l'eccezione alla regola generale.
- La responsabilità di provare l'istituzione/attivazione del servizio comunale grava sul Comune se tale circostanza è specificamente contestata; tuttavia, la quantificazione e le esclusioni della superficie tassabile restano soggette all'onere probatorio del contribuente.
- Contratti privati per lo smaltimento dei rifiuti non sostituiscono automaticamente la denuncia richiesta dalla normativa tributaria né costituiscono prova sufficiente di esclusione della superficie tassabile se non adeguatamente documentati e comunicati.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la riforma basandosi su una semplice rivalutazione delle prove: le questioni di fatto e la valutazione della prova sono di competenza del giudice di merito, salvo vizi motivazionali rilevanti.
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