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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36952/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente Surace convenne in primo grado i condomini e i soggetti proprietari delle unità di un complesso denominato "Borgo Antico" lamentando la violazione delle distanze legalmente prescritte tra costruzioni (N.T.A. piano di fabbricazione di Otranto) a causa di ampie verande aggettanti e di parti del corpo di fabbrica, chiedendo l'abbattimento delle parti difformi e il risarcimento dei danni (perdita di luce, aria, privacy, salubrità, panorama). In primo grado il Tribunale condannò più convenuti alla demolizione di porzioni sia private sia comuni e al risarcimento. In appello alcuni appellanti dedussero nullità per mancata integrità del contraddittorio, sostenendo che la domanda di demolizione, in quanto diretta anche al corpo di fabbrica comune, avrebbe dovuto essere rivolta a tutti i condomini; la Corte d'appello annullò la sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio ritenendo che, anche in base alla CTU, le sporgenze costituivano parte integrante del corpo di fabbrica e che la demolizione avrebbe interessato parti comuni. Surace ricorse in Cassazione censurando l'interpretazione dell'oggetto della domanda, la valutazione delle prove tecniche, la mancata valutazione di eccezioni di novità e questioni di spese; Leucci propose ricorso incidentale su questioni di spese in relazione a una transazione intervenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Surace, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva annullato la sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rimesso la causa al giudice di primo grado. La Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento di fatto della CTU secondo cui le sporgenze (verande, aggetti) costituivano un blocco unitario con la facciata e quindi la demolizione avrebbe coinvolto il corpo di fabbrica comune. I primi otto motivi del ricorso sono stati ritenuti infondati o inammissibili; il ricorso in relazione a profili connessi alla Convenzione e alla durata del processo è stato respinto. Quanto al ricorso incidentale di Leucci, la Cassazione ha accolto il secondo motivo incidentale: ha cassato la parte della sentenza che lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali e, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione delle spese tra Leucci e gli appellanti. Per le altre parti costituite la compensazione integrale delle spese è stata disposta. La ricorrente Surace è stata inoltre tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato relativo al ricorso.

Norme richiamate

  • N.T.A. del piano di fabbricazione del Comune di Otranto (art. 2, nota 7)

    distanza stabilita: 10 metri tra pareti finestrate e 5 metri dal confine

    La Corte ha utilizzato tali parametri per valutare la violazione delle distanze; la CTU e le risultanze di fatto hanno accertato difformità rispetto a tali limiti e hanno contribuito a definire che le sporgenze integravano il corpo di fabbrica

  • art. 102 cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato il principio per cui l'azione reale diretta alla modificazione di un bene comune (es. demolizione/arretramento di un corpo di fabbrica condominiale) deve essere esperita nei confronti di tutti i condomini; la chiamata del solo condominio/amministratore non è sufficiente quando l'intervento investe le parti comuni

  • art. 1131 cod. civ.

    Richiamata la regola sui poteri dell'amministratore; la Corte ha tuttavia ritenuto che la presenza dell'amministratore non sostituisce l'integrità del contraddittorio quando è in gioco la modifica di beni comuni

  • art. 183 cod. proc. civ.

    La normativa sulle memorie e sulle nuove domande è stata richiamata: una nuova domanda introdotta tardivamente può essere inammissibile, ma qui la Corte ha ritenuto che l'oggetto dedotto fosse già riconoscibile dagli atti e dagli accertamenti di primo grado

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Predisposta la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio ai sensi delle norme processuali

  • art. 2055 cod. civ.

    La ricorrente sosteneva che la presenza di più soggetti passivi per il risarcimento richiedesse litisconsorzio necessario; la Corte ha osservato che la questione non era decisiva perché la decisione si reggeva sull'accertamento tecnico che imponeva la chiamata di tutti i condomini

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Regole sulle spese processuali: la Corte ha confermato che la condanna alle spese deve seguire il principio di causalità e l'esito della lite; ha inoltre disposto compensazioni in relazione alla posizione del Leucci e delle altre parti

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiami invocati dalla ricorrente in relazione alla durata del processo e al giusto processo; la Corte ha ritenuto tali richiamo non idonei a determinare la nullità della sentenza, trattandosi di principio diverso (eventuale rimedio risarcitorio contro lo Stato)

Massime di principio

  • Se la demolizione o l'atto richiesto coinvolge parti comuni di un condominio (modifica del "corpo di fabbrica"), l'azione deve essere diretta nei confronti di tutti i condomini: la mancata chiamata integra motivo di nullità per difetto di integrità del contraddittorio (art. 102 c.p.c.)
  • La qualificazione tecnica degli elementi (CTU) può determinare che elementi apparentemente "privati" costituiscano parte integrante del corpo di fabbrica: la valutazione tecnica del perito può quindi avere effetto decisivo sull'oggetto della domanda e sull'elenco delle parti necessarie
  • La presenza in causa dell'amministratore del condominio non sostituisce necessariamente la partecipazione di tutti i condomini quando è in gioco la modifica o la demolizione di beni comuni
  • L'estensione tardiva della domanda in sede di memorie (ex art. 183 c.p.c.) può essere inammissibile se introduce nuove domande; tuttavia, se l'oggetto della pretesa era già riconoscibile dagli atti e dalle prove di primo grado, la Corte di merito può ritenere che non si tratti di "novità"
  • L'esistenza di più soggetti potenzialmente responsabili per il risarcimento (art. 2055 c.c.) non determina automaticamente litisconsorzio necessario per la sola domanda di danni; tuttavia, per atti reali che investono parti comuni la regola dell'integrità del contraddittorio prevale
  • La condanna alle spese segue il principio di causalità e l'esito del giudizio: il giudice di appello può decidere anche sulle spese del primo grado quando annulla per difetto di contraddittorio; le posizioni di soccombenza vanno valutate concretamente (possibile compensazione)

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