Sentenza del 09/03/2020 n. 6539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso incidentale dei contribuenti: ha cassato la sentenza impugnata (CTR) e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti annullando l'avviso di riclassamento per motivazione insufficiente. Le spese sono compensate per intero.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano impugnato l'avviso di riclassamento (più immobili) per difetto di motivazione e carattere standardizzato; in Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso principale contro la conferma della CTR, mentre i contribuenti proponevano ricorso incidentale ribadendo il vizio di motivazione.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ... si discosta significativamente ... è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. ... L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
La Corte interpreta il comma 335 come disciplina di una riclassificazione 'di massa' che richiede un obbligo motivazionale rigoroso: non basta richiamare lo scostamento percentuale, l'amministrazione deve provare e documentare i presupposti di fatto e i criteri applicativi alla singola unità.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Richiamato quale regolamento per l'individuazione del valore medio di mercato; la determinazione del valore di mercato deve avvenire secondo le modalità regolamentari previste.
Determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) e linee guida
Contiene le modalità operative e le linee guida per l'aggiornamento del valore medio di mercato e per la valutazione comparativa richiesta dal comma 335; la revisione deve seguire quelle procedure e dati elaborati.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e)
Imposta l'obbligo di tener conto, nel medesimo contesto cronologico, di caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona; anche la procedura ex comma 335 non può prescindere da tali parametri.
Costituzione / Corte Costituzionale, sentenza n. 249/2017
La Consulta ha affermato che, data la natura 'diffusa' dell'operazione di riclassamento di massa, l'obbligo di motivazione deve essere assolto in modo rigoroso per consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del provvedimento.
Giurisprudenza della Cassazione (ex multis: SS.UU. n. 7665/2016; Cass. n. 10403/2019; Cass. n. 19990/2019; Cass. n. 3156/2015; Cass. n. 22900/2017)
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali l'amministrazione deve specificare se il mutamento deriva da revisione dei parametri della microzona, indicare l'atto che ha operato la revisione, precisare gli elementi concreti (interventi urbanistici, qualità ambientale, caratteristiche edilizie) che giustificano la modifica e le date di rilevazione dei valori; la motivazione non è integrabile in sede di giudizio.
Massime di principio
- La revisione del classamento ai sensi dell'art.1 comma 335 L.311/2004 è uno strumento di riclassificazione 'di massa' che richiede una motivazione rigorosa e specifica, non meramente richiamata in termini generici.
- L'atto amministrativo deve indicare gli elementi fattuali concreti che hanno interessato la microzona (interventi urbanistici, riqualificazioni, modifiche ambientali) e spiegare come tali elementi incidano sul classamento della singola unità.
- Devono essere specificate le date di rilevazione dei valori medi catastali e dei valori medi di mercato; senza coincidenza temporale la comparazione perde significato.
- La motivazione dell'avviso non può essere integrata dall'amministrazione in sede di giudizio; il contribuente deve poter verificare ex ante le ragioni dell'accertamento.
- Nel dubbio o in presenza di motivazione insufficiente il giudice può accogliere il ricorso del contribuente e annullare l'avviso; in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, le spese possono essere compensate.
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