Cassazione Penale, Sentenza n. 9225/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna (2 anni e 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per porto in luogo pubblico di pistola automatica calibro 7,65 e ricettazione. Il ricorrente deduce quattro motivi principali: 1) nullità/violazione del diritto di difesa per assenza del difensore di fiducia e mancata notificazione della data di rinvio (art. 420-ter, 179 c.p.p., 111 Cost.); 2) violazione delle norme sulla nomina del difensore (art. 97 c.p.p.) e presunto abbandono della difesa da parte dell'avvocato di fiducia; 3) vizio di motivazione per diniego della rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) richiesta per esame dell'imputato e consulenza tecnica sull'arma; 4) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla responsabilità per la detenzione dell'arma rinvenuta nell'autovettura (art. 533 c.p.p., artt. 648 c.p., artt. 4 e 7 legge n. 895/1967).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato e/o inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo, secondo e terzo motivo e inammissibile il quarto (reiterativo e volto a rinnovare la valutazione dei fatti). In particolare: si è affermato che la mancata notifica della nuova data non è censurabile quando il difensore sostituto abbia aderito (anche con comportamento concludente) all'astensione proclamata dal difensore di fiducia; la continuità della difesa è stata ritenuta garantita dalla nomina del difensore immediatamente reperibile ex art. 97 c.p.p.; la rinnovazione istruttoria in appello è legittimamente negata se non si prospetta la presenza di "prova decisiva"; la Corte di legittimità ha inoltre ricordato i limiti del sindacato in cassazione sulla valutazione delle prove. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, quando il difensore di fiducia dichiara adesione all'astensione e il difensore nominato in sostituzione aderisce (anche con comportamento concludente), non è necessaria una ulteriore comunicazione della data di rinvio al difensore di fiducia.
art. 179 cod. proc. pen.
Rinvio e nullità: la Corte ha escluso la nullità invocata, ritenendo valida la procedura di rinvio operata per adesione all'astensione e la presenza del difensore sostitutivo.
art. 97 cod. proc. pen. (commi 1, 4, 5)
Il difensore nominato ex art.97, comma 4, è sostanzialmente equiparato al difensore di fiducia nell'esercizio dei diritti e doveri della difesa; la continuità della difesa è garantita salvo comprovato abbandono definitivo del mandato da parte del difensore originario.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo se si tratta di acquisire "prova decisiva"; il rigetto è legittimo quando il giudice di merito ritenga la richiesta superflua rispetto alle risultanze già acquisite.
art. 533 cod. proc. pen.
Sull'onere di motivazione: la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e ha escluso l'errore manifesto di motivazione contestato dal ricorrente.
art. 648 cod. pen.; legge n. 895/1967 artt. 4, 7
Norme sostantive richiamate in relazione alla ricettazione e alla disciplina delle armi: la Corte di merito ha ritenuto corretta la valutazione probatoria sulla responsabilità del detentore/portatore dell'arma rinvenuta nel veicolo.
artt. 611 e 614 cod. proc. pen. e d.l. 29/06/2024 n.89 (conv. legge 8/8/2024 n.120)
Norme e modifiche procedurali richiamate dal P.M. per chiedere l'inammissibilità del ricorso per mancanza di tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza; la Corte ha comunque esaminato il merito e rigettato il ricorso.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d ed e)
Criteri per dedurre il travisamento della prova in cassazione: richiede specificità e dimostrazione che l'errore disarticoli l'intero ragionamento probatorio; nel caso di doppia conforme i limiti sono stringenti.
Massime di principio
- La mancata notifica della nuova data d'udienza non è automaticamente nulla quando il difensore di fiducia ha aderito all'astensione e il difensore sostitutivo ha manifestato (anche con comportamento concludente) adesione: il sostituto esercita le funzioni della difesa.
- La nomina di un difensore immediatamente reperibile ex art. 97 c.p.p. garantisce la continuità della difesa; l'abbandono del mandato da parte del difensore di fiducia deve essere concreto e duraturo per legittimare il subentro definitivo di un altro difensore.
- La rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: è ammessa solo per l'acquisizione di "prova decisiva"; il giudice di merito può rifiutarla se ritiene il processo di primo grado già esauriente.
- La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione delle prove di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili; il vizio di travisamento è ammissibile solo se specifico e con effetti decisivi sull'intero impianto probatorio.
- In materia di armi e ricettazione, la valutazione della responsabilità può fondarsi su elementi di contesto e presunzioni compatte dal giudice di merito; circostanze alternative (paura, fuga, presenza di terzi) devono essere valutate nel merito e non rimesse alla cassazione.
- Occorre attenzione alle nuove prescrizioni procedurali (es. richiesta di trattazione in pubblica udienza) introdotte da recenti interventi normativi: la loro mancata osservanza può far eccepire l'inammissibilità del ricorso.
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