Cassazione Penale, Sentenza n. 17031/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 131-bis e 49 cod. pen., sostenendo la rilevanza del valore esiguo del fatto ai sensi dell'art. 49 e l'assenza di abitualita' idonea a precludere la causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel resto, annullando pero' senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento della recidiva, che ha escluso in quanto l'aumento di pena per recidiva non e' applicabile ai reati contravvenzionali dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. La Corte ha rilevato che l'esclusione della recidiva non incide sulla pena inflitta, gia' ridotta per le circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre disposto la correzione dell'epigrafe della sentenza di appello per un errore di trascrizione del cognome dell'imputato
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale in base alla quale e' stata accertata la responsabilita' penale dell'imputato; il processo verte sulla qualificazione del fatto e sulla determinazione della pena.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per 'tenuita' del fatto'. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non dimostrassero in modo pieno i presupposti per applicare la causa di non punibilita', soprattutto alla luce di precedenti sanzionatori e di misure di prevenzione che indicano una pericolosita' non trascurabile.
art. 49 cod. pen.
Norma che consente di valutare il valore del fatto nel determinare la responsabilita' e la pena. La difesa ha invocato il basso valore del fatto ai sensi di questo articolo, ma la Corte ha ritenuto che, pur essendo il fatto di limitato valore, non ricorressero gli elementi per escludere la punibilita' ex art. 131-bis.
Legge n. 251 del 2005
Considerata disposizione sostanziale piu' favorevole che ha reso illegittima l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva nei reati contravvenzionali; la Corte, richiamando giurisprudenza costante, ha escluso la recidiva per la fattispecie contravvenzionale in esame.
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione; ha regolato il modo di svolgimento del giudizio in questa fase.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010 (Rv. 247647)
Precedente della Corte che afferma l'illegittimita' dell'aumento per recidiva nei reati contravvenzionali dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005; principio utilizzato per escludere la recidiva nel caso di specie.
Massime di principio
- Per i reati contravvenzionali l'aumento di pena per recidiva non e' applicabile dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005; il giudice deve escludere la recidiva quando si tratta di contravvenzione.
- La causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis richiede piu' elementi oltre al basso valore del fatto: episodicita', limitata offensivita' e assenza di pericolosita' sociale; pregressi sanzionatori o misure di prevenzione possono escluderne l'applicazione.
- La valutazione del 'valore del fatto' ai sensi dell'art. 49 e' rilevante ma non sempre determinante: se emergono elementi che indicano pericolosita' o reiterazione, l'agevolazione puo' essere esclusa.
- La Corte di Cassazione puo' annullare parzialmente una sentenza senza rinvio quando la correzione o l'esclusione di un'aggravante o di una circostanza non influisce sulla determinazione della pena nel suo complesso.
- Errori materiali o di epigrafe nelle sentenze devono essere corretti d'ufficio e annotati sui registri, senza incidere sul merito della decisione.
- In sede di impugnazione e' importante documentare in modo preciso l'assenza di precedenti significativi o di misure che attestino pericolosita', se si intende ottenere il riconoscimento della causa di non punibilita' per tenuita' del fatto.
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