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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione comunale n. 44 del 23 gennaio 2026, avente ad oggetto “avviso di selezione pubblica n. 5 per l'affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in via Lungomare Trieste, Stabilimento Balneare «Portofino», PUD numero 188 - aggiudicazione”; - nei limiti dell'impugnazione, dei verbali della procedura; - dell’atto 6 febbraio 2026, prot. n. 3883, avente ad oggetto “riconsegna beni demaniali PUD 188; della “convocazione per riconsegna beni demaniali marittimi ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione del 17.2.2026; del punto 6 c. 7.1 dell'”avviso di selezione” relativo al “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica”; - del punto 7, comma 3, dell’avviso che dispone “nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i punteggi quantitativi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica”; - del punto 13, comma 3, dell’avviso nella parte in cui dispone che “potrà essere accordata un'anticipata occupazione del bene demaniale”; - del provvedimento di proroga del termine per le offerte 27 maggio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente o conseguente, tra cui la concessione marittima o anticipazione se nel frattempo rilasciata e per l'inefficacia dell'eventuale disciplinare di concessione.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, unitamente agli atti della procedura, alla proroga del termine per la presentazione delle offerte e agli atti di riconsegna dei beni demaniali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della concessione demaniale marittima e gli atti connessi, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, tra l'altro, i criteri di attribuzione dei punteggi discrezionali e quantitativi, la valutazione della sostenibilità delle proposte e dei PEF, la proroga del termine per la presentazione delle offerte, l'ammissione e la mancata esclusione delle ditte controinteressate, la rilevanza di rateizzazioni in presenza di DURC e posizione fiscale regolari, nonché la compatibilità dei progetti con eventuali vincoli urbanistici ed edilizi. Sono stati inoltre dedotti profili relativi alla possibilità di anticipata occupazione del bene demaniale e alla disciplina applicabile alla riconsegna delle aree. La ricorrente, terza classificata, ha prospettato anche un danno derivante dalla mancata prosecuzione dell'occupazione del bene e dall'aggiudicazione a favore di altra impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato, del fumus boni iuris e del periculum rilevante. Quanto ai vizi della procedura, ha ritenuto che i criteri di attribuzione del punteggio discrezionale non fossero manifestamente carenti e che le valutazioni sulla sostenibilità delle proposte per i punteggi quantitativi non apparissero ictu oculi insufficienti. Ha ritenuto non manifestamente incompatibile la previsione sull'anticipata occupazione con gli artt. 38 del codice della navigazione e 4, comma 7, della l. n. 118/2022. Quanto alle contestazioni concernenti l'esclusione delle controinteressate, ha rilevato che la proroga del termine per le offerte non appariva contraria alla disciplina di settore né manifestamente sproporzionata o irragionevole; che le contestazioni sulla sostenibilità del PEF non sembravano giustificare l'esclusione dell'aggiudicataria; che la rateizzazione non configurava di per sé una causa di esclusione in presenza di DURC e posizione fiscale regolari; e che eventuali vincoli urbanistici o edilizi non risultavano assolutamente ostativi ai progetti. In relazione ai punteggi, ha osservato che la ricorrente era terza classificata e che le valutazioni contestate rientravano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, senza manifesta illogicità o erroneità; inoltre, la prova di resistenza non appariva adeguatamente supportata. Il giudice ha altresì escluso, in questa fase, che il danno derivasse dall'illegittima aggiudicazione, ricollegandolo piuttosto alla scadenza della concessione provvisoria e agli obblighi contrattuali di restituzione delle aree. Ha ritenuto che l'art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022 non attribuisse un diritto di occupazione sine titulo, ma escludesse soltanto la rilevanza illecita dell'occupazione. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all'interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione, ritenendo recessivo l'interesse economico della ricorrente e comunque ristorabile. La trattazione di merito è stata fissata per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza dei presupposti cautelari.

  • art. 38 cod. nav.

    La previsione sull'anticipata occupazione del bene demaniale non è stata ritenuta prima facie incompatibile con la disciplina della concessione demaniale.

  • art. 4, comma 7, l. n. 118/2022

    La disposizione non attribuisce, secondo il giudice, un diritto di occupazione sine titulo dell'area, ma si limita a escludere la rilevanza illecita dell'occupazione; non è stata ravvisata una manifesta incompatibilità con la previsione dell'avviso sull'anticipata occupazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di criteri di valutazione discrezionali o tecnici non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris quando i criteri non risultino manifestamente carenti e le valutazioni non siano prima facie illogiche, erronee o insufficienti.
  • La contestazione dei punteggi attribuiti a un concorrente terzo classificato richiede una concreta prova di resistenza, idonea a dimostrare che l'eventuale ricalcolo potrebbe modificare utilmente la graduatoria; in mancanza di elementi evidenti, non sussiste un fumus cautelare sufficiente.
  • La proroga del termine per la presentazione delle offerte non è illegittima in via manifesta quando non risulti contraria alla disciplina di settore né sproporzionata o irragionevole.
  • La mera presenza di rateizzazioni non configura automaticamente una causa di esclusione quando il DURC e la posizione fiscale risultino regolari.
  • L'art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022 non attribuisce un diritto del precedente occupante a permanere sine titulo nell'area demaniale, ma esclude soltanto la rilevanza illecita dell'occupazione nei limiti previsti dalla disposizione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione può prevalere sull'interesse economico del precedente concessionario o concorrente, quando quest'ultimo sia suscettibile di ristoro e il danno non derivi direttamente dall'aggiudicazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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