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Sentenza

Sentenza n. 2490/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale del lavoro di Trapani che aveva riconosciuto euro 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 358 del 28 marzo 2025 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare euro 1.500,00, a titolo di bonus Carta del Docente ex art. 1 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato notificato dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata inoltre formulata una richiesta relativa agli interessi legali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato il 30 ottobre 2025; era stata notificata all’amministrazione il 13 agosto 2025; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 22 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’accredito di euro 1.500,00, con ordine al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La domanda relativa agli interessi legali è stata respinta, poiché la sentenza posta in esecuzione non aveva disposto il pagamento di interessi. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà intervenire su istanza del ricorrente entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta. Le spese di lite sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il contenuto dispositivo del titolo giudiziale entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere somme, quali gli interessi legali, che non siano state contemplate nel titolo giudiziale da eseguire.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una specifica istanza della parte e può prevedere un termine ulteriore per l’adempimento decorrente dalla presentazione dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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