Sentenza n. 4813/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla diffida presentata dal ricorrente il 12 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza di conclusione del procedimento di aggiornamento catastale relativo a un immobile comunale oggetto di offerta d'acquisto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato un'offerta nell'ambito di una procedura comunale per l'alienazione di immobili, riferita ai lotti da 10 a 18, e aveva successivamente chiesto al Comune la conclusione del procedimento di aggiornamento catastale dell'immobile interessato. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo riavviato i contatti con l'ufficio tecnico comunale e trasmesso all'ente gli atti necessari alla firma per il relativo aggiornamento catastale, in vista della conclusione del procedimento di alienazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dal ricorrente. Il Collegio ha rilevato che, in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve conformarsi alla valutazione della parte circa la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'utilità della decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Norma richiamata quale base dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Norma richiamata per il rito relativo all'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Norma richiamata nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando esprime una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse ad agire né sostituirsi al ricorrente nella scelta di proseguire o meno il giudizio; deve pertanto conformarsi alla dichiarazione processuale di sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →