Cassazione Penale, Sentenza n. 41136/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) sul capo A (peculato) si censura violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza di prove e per non aver considerato l'ipotesi difensiva che i beni fossero stati posti nello zaino/auto da ignoti a sua insaputa; 2) sul capo B (ricettazione) si contesta la valutazione probatoria circa le targhe automobilistiche, sostenendo che il proprietario avesse abbandonato la vettura e che l'imputato, immobilizzato per un'operazione, non potesse aver riposto le targhe; 3) censura del trattamento sanzionatorio per eccesso rispetto al minimo edittale, per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e per non aver adeguatamente valutato il deprezzamento dei beni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e, soprattutto, mero sindacato di merito non consentito in sede di legittimità: i giudici di merito avevano fondato la condanna per peculato su testimonianze e sull'esito della perquisizione che aveva rinvenuto beni della caserma con numeri di matricola nella disponibilità dell'imputato; l'ipotesi che ignoti avessero posto i beni a sua insaputa è stata considerata non suffragata e inverosimile. Quanto alla ricettazione, la Corte ha escluso che le targhe fossero "res nullius", richiamando l'orientamento secondo cui l'abbandono di una cosa richiede chiara volontà di disfarsene. Il motivo sul trattamento della pena è stato ritenuto aspecifico: la motivazione dei giudici di merito è stata considerata congrua e la sospensione condizionale non poteva essere concessa per la previsione di legge (pena superiore a due anni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n.176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Consente la trattazione scritta del giudizio di legittimità; la Cassazione ha proceduto con istruttoria scritta in base a tale norma
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione delle sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
Codice penale, art. 164
La sospensione condizionale della pena è esclusa per legge quando la pena inflitta è superiore a due anni; la Corte ha ritenuto corretta la mancata concessione
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020 (Ricci)
Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, Ricci
Orientamento secondo cui, nei reati contro il patrimonio, una cosa è considerabile abbandonata dal proprietario solo se risulta chiaramente la volontà di disfarsene definitivamente; applicato per escludere che le targhe fossero res nullius
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: i motivi che si risolvono in un sindacato di merito sono inammissibili
- Il possesso da parte di un soggetto di beni pubblici sottratti, comprovato da testimonianze e dal ritrovamento con numeri di matricola, può costituire prova forte di peculato, specialmente se la qualifica pubblicistica dell'agente non è contestata
- Per qualificare una cosa come abbandonata (res nullius) serve una evidente volontà del proprietario di disfarsene; il mero parcheggio prolungato non è sufficiente
- Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio senza un concreto confronto con la motivazione dei giudici di merito sono destinate a fallire; la discrezionalità di valutazione delle pene dei giudici di merito è limitatamente sindacabile in Cassazione
- La sospensione condizionale della pena è incompatibile con condanne superiori a due anni ai sensi dell'art. 164 c.p.; va valutato prima il quantum della pena per verificare l'ammissibilità della sospensione
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