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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14310/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato a Cesarano Ciro Giovanni la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e di ricoprire uffici direttivi per la durata di un anno in relazione al reato ascritto (artt. 110, 512-bis c.p., esclusa l'aggravante dell'art. 416-bis). Il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando l'assenza di elementi indiziari specifici a suo carico, rimarcando che il rapporto di parentela non prova consapevolezza, che la situazione patrimoniale giustifica l'avvio dell'impresa nel 2019 e che le esigenze cautelari non sussisterebbero, essendo il ricorrente incensurato e le imprese già gravate da interdittive prefettizie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e versato in fatto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'analisi coerente e logicamente plausibile degli elementi indizianti: costituzione della "Onoranze funebri San Ciro SRL" pochi mesi dopo le interdittive antimafia verso altre imprese della famiglia; stesso locale operativo; veicoli precedentemente intestati alla società interdetta (seppur ritargati); medesimi dipendenti storici; errori/documenti amministrativi riconducibili alla società interdetta; numeri telefonici e riferimenti collegabili a membri della famiglia; cui si aggiungeva la lunga attività lavorativa del ricorrente presso le imprese funebri di famiglia, ritenuta indicativa della sua consapevolezza delle finalità elusive. Il Tribunale aveva anche ritenuto non provata l'effettiva provenienza dei fondi dalla persona offesa a favore del ricorrente. Per queste ragioni le esigenze cautelari sono state giudicate sussistenti e proporzionata la misura interdittiva. La Corte ha confermato l'impugnata valutazione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadramento collegiale delle condotte ricondotte ai membri della famiglia come concorso nel reato contestato

  • art. 512-bis c.p.

    Norma richiamata per la fattispecie sostanziale contestata (capo 3): nel contesto interpretata come riconducente alle condotte di intestazione fittizia e alla elusione di provvedimenti amministrativi/ablativi mediante ricollocazione di attività societarie

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante relativa all'articolazione di tipo mafioso: esplicitamente esclusa nel capo contestato, ma rilevante sullo sfondo investigativo per il collegamento tra imprese oggetto di interdittive antimafia e le nuove iniziative

  • art. 273 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione delle misure cautelari; la Corte osserva che il Tribunale ha dato motivazione adeguata sulla sussistenza, completezza e logica degli indizi

  • art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • Per misure cautelari interdittive collegate ad attività societarie, rilevano fortemente i fatti materiali che dimostrino continuità operativa (stessa sede, veicoli, dipendenti, numeri telefonici) tra società interdetta e nuova impresa: la sola parentela non è decisiva, ma combinata con tali elementi può legittimare i gravi indizi.
  • La tempestistica (costituzione della nuova società subito dopo provvedimenti interdittivi) è un elemento indiziario significativo quando è accompagnata da altri riscontri concreti.
  • La lunga attività lavorativa del soggetto nelle imprese familiari può essere valutata come prova della conoscenza dei provvedimenti e delle finalità elusive se inserita in un quadro fattuale coerente.
  • In sede di Cassazione non è permessa una riconsiderazione ampia del merito probatorio: le censure devono dimostrare vizi di logicità, completezza o adeguatezza della motivazione e non una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare di questo tipo è utile fornire prove concrete dell'autonomia gestionale e della provenienza lecita dei fondi per la costituzione dell'impresa, nonché elementi che smentiscano la continuità operativa con società interdette.
  • Le esigenze cautelari devono essere contestate con argomentazioni specifiche e, se possibile, documentali: la mera affermazione dello stato di incensuratezza o delle difficoltà economiche non basta a escluderle se sussistono indizi di elusione.

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