Cassazione Penale, Sentenza n. 17114/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revisione del decreto penale di condanna irrevocabile del 7/12/2016 per il delitto di furto aggravato di energia elettrica. Il ricorso denunciava, con primo motivo, errata applicazione dell'art. 630 lett. c) c.p.p. per avere ritenuto che i fatti esposti non costituissero quid novi; con secondo motivo la violazione dell'art. 546 c.p.p. per omessa e insufficiente motivazione in ordine alle prove nuove depositate, le quali avrebbero dimostrato che l'effettivo intestatario e fruitore della fornitura fosse il fratello dell'imputato e non il ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, rilevando che la Corte territoriale non ha compiuto il necessario giudizio prognostico preliminare sull'idoneità degli elementi nuovi a condurre al proscioglimento e non ha dato adeguata motivazione né valutato la documentazione prodotta riguardante il fratello dell'imputato. Ha inoltre annotato contraddittorietà nella motivazione della Corte d'appello. Il primo motivo è stato assorbito. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 630, lett. c) c.p.p.
Richiamato nel ricorso come norma relativa al requisito del "quid novi" per l'ammissibilità della revisione; la Corte di Cassazione ha però assorbito il motivo fondato su tale vizio, concentrandosi sull'omessa valutazione delle prove nuove da parte della Corte territoriale.
art. 546 c.p.p.
La Corte ha applicato il principio che il giudice del merito deve motivare adeguatamente la decisione sulla revisione, valutando se gli elementi nuovi siano idonei, in via prognostica e astratta, a determinare il proscioglimento. L'omessa o contraddittoria considerazione delle prove nuove giustifica l'annullamento con rinvio.
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n.18, conv. L. 24 aprile 2020, n.27
Norma di carattere processuale citata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; ha valore procedurale nell'ambito dell'istruttoria davanti alla Corte di cassazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, Sent. n.1932 del 20/04/2000)
Richiamato come principio consolidato secondo cui, nella fase preliminare del giudizio di revisione, il giudice deve valutare se gli elementi nuovi sono idonei a condurre al proscioglimento con un giudizio prognostico in astratto, senza entrare nel merito del futuro giudizio di revisione.
Massime di principio
- Nella richiesta di revisione il giudice deve compiere una valutazione preliminare e prognostica per stabilire se le nuove prove possano ragionevolmente condurre al proscioglimento; tale giudizio va fatto in astratto, senza entrare nel merito del futuro giudizio di merito.
- La Corte d'appello o il giudice che decide sulla revisione è obbligato a menzionare e valutare esplicitamente la documentazione nuova; l'assenza di valutazione o una motivazione contraddittoria è vizio rilevante e può portare all'annullamento del provvedimento.
- Prove che pongono in discussione l'intestazione o l'effettivo utilizzo di una fornitura (es. documenti che attribuiscono la fornitura a terzi) sono rilevanti in reati come il furto di energia elettrica e devono essere adeguatamente considerate nella revisione.
- Se il ricorrente prospetta elementi nuovi determinanti per l'esito del processo, la strategia difensiva deve curare la produzione documentale e la loro esposizione in modo chiaro, per rendere difficoltosa la valutazione di "evanescenza" da parte del giudice.
- Un motivo processuale (es. carenza di "quid novi") può essere assorbito se il giudice della cassazione ritiene decisivo un diverso vizio di motivazione; tuttavia è utile prospettare più profili di censura ben motivati.
- In caso di annullamento con rinvio per mancata valutazione delle prove nuove, la Corte territoriale dovrà nuovamente esaminare la documentazione alla luce del principio del giudizio prognostico preliminare e motivare compiutamente la decisione.
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