Cassazione Civile, Ordinanza n. 22794/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva rigettato il suo appello principale e accolto quello incidentale dell'Ufficio, confermando un avviso di accertamento IRPEF con cui erano stati recuperati maggiori redditi sulla base dell'assunta partecipazione del contribuente a una società di fatto e di una frode fiscale realizzata tramite interposizione fittizia di manodopera. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, rappresentando anche che l'avviso era stato annullato in autotutela a seguito di un accordo con l'Ufficio e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta validamente formulata dai difensori muniti di procura speciale, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata e ha negato l'applicazione del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e che la norma ha natura lato sensu sanzionatoria e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta i presupposti per l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il doppio contributo unificato non si applica quando la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso; la disposizione ha natura sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta da difensori muniti di specifica procura, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando l'estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- La disposizione sul doppio contributo unificato, avendo natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può astenersi dal provvedere sulle spese.
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