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Sentenza

Sentenza n. 529/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'adozione e pubblicazione del provvedimento di proclamazione dei vincitori e sull'affidamento dell'incarico al raggruppamento temporaneo primo classificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti risultato primo classificato in un concorso di progettazione bandito dal Comune, hanno impugnato il silenzio dell'amministrazione successivo all'approvazione definitiva della graduatoria. Sebbene la graduatoria fosse stata approvata con determina del 31 dicembre 2024 e il raggruppamento fosse risultato primo sia nella proposta di aggiudicazione sia nella graduatoria definitiva, il Comune non aveva pubblicato il provvedimento di aggiudicazione e proclamazione del vincitore né aveva proceduto agli ulteriori adempimenti previsti dal bando. L'inerzia è proseguita nonostante una diffida trasmessa nel settembre 2025. È stato dedotto un unico motivo concernente la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. I ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l'ordine al Comune di concludere il procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, sia che esso sia avviato d'ufficio sia su iniziativa di parte. Nel caso concreto, il bando prevedeva una procedura concorsuale articolata in due gradi, la proposta di aggiudicazione della commissione e la successiva aggiudicazione, nonché la proclamazione del vincitore quale momento dal quale decorreva il termine per completare gli elaborati progettuali. Poiché il raggruppamento ricorrente era primo classificato e il Comune non aveva adottato né pubblicato il provvedimento conclusivo, neppure dopo la diffida, l'inerzia è stata ritenuta illegittima. Il Comune è stato condannato a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stata inoltre riconosciuta la facoltà dei ricorrenti, in caso di ulteriore inerzia, di chiedere la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., con eventuale compenso a carico dell'amministrazione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza dispone anche la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l.r. n. 7/2019

    le amministrazioni hanno l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso

    L'obbligo di provvedere sussiste sia per i procedimenti avviati d'ufficio sia per quelli avviati su iniziativa di parte.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    le amministrazioni hanno l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso

    Il mancato rispetto del termine procedimentale integra un'inerzia illegittima, sindacabile mediante l'azione avverso il silenzio.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    azione contro il silenzio

    L'azione consente di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine all'amministrazione di provvedere; in caso di persistente inottemperanza può essere nominato un commissario ad acta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    in caso di inerzia dell'intimata amministrazione oltre il termine assegnato con la presente pronuncia, parte ricorrente potrà chiedere alla Sezione di nominare un commissario ad acta

    L'ulteriore inerzia successiva alla sentenza che ordina di provvedere consente la nomina di un commissario ad acta, il cui eventuale compenso può essere posto a carico dell'amministrazione.

  • art. 154, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    livello di approfondimento pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica"

    Nel concorso di progettazione disciplinato dal bando, l'obiettivo era l'acquisizione di un progetto con il livello di approfondimento indicato dalla disposizione.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    La sentenza ne dispone il richiamo, unitamente alla normativa regionale, ai fini della trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 2, comma 11, l.r. n. 7/2019

    La sentenza ne richiama la disciplina in materia di responsabilità connessa alla mancata conclusione del procedimento e ne dispone la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Massime di principio

  • L'amministrazione è obbligata a concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal fatto che il procedimento sia stato avviato d'ufficio o su iniziativa di parte.
  • Quando una procedura concorsuale o selettiva si è conclusa con l'approvazione della graduatoria definitiva, l'amministrazione non può omettere sine die l'adozione e la pubblicazione del provvedimento conclusivo previsto dalla lex specialis, qualora tale adempimento sia necessario per formalizzare la proclamazione del vincitore e consentire gli ulteriori sviluppi della procedura.
  • La diffida dell'interessato, rimasta senza riscontro, costituisce un elemento idoneo a confermare la persistenza dell'inerzia amministrativa, ma l'obbligo di provvedere discende già dalla disciplina generale del procedimento e dalle regole della procedura.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato; l'eventuale ulteriore inerzia consente la successiva nomina di un commissario ad acta.
  • L'azione avverso il silenzio tutela l'interesse dell'operatore economico a ottenere una decisione espressa dell'amministrazione, senza comportare necessariamente la sostituzione del giudice nell'adozione del contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContratti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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