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Sentenza

Sentenza n. 1164/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell'aggiudicazione originaria e successiva aggiudicazione dell'appalto per la manutenzione del verde pubblico comunale a un'altra concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva indetto una procedura aperta telematica sul MePA per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione del verde pubblico, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Dopo l'iniziale aggiudicazione all'impresa ricorrente, l'ANAC, investita di un'istanza di precontenzioso, aveva rilevato che i costi della manodopera, pur dovendo essere indicati separatamente, rientravano nell'importo complessivo a base di gara sul quale applicare il ribasso. Poiché alcuni concorrenti avevano calcolato il ribasso sull'importo di euro 75.000,00, al netto dei costi della manodopera, mentre altri lo avevano calcolato sull'importo complessivo di euro 97.500,00, il Comune annullava in autotutela l'aggiudicazione iniziale, procedeva all'omogeneizzazione delle percentuali e aggiudicava il servizio a Ecosan S.r.l. L'impresa ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che il ribasso dovesse essere applicato soltanto sull'importo di euro 75.000,00, con esclusione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. Con il secondo motivo deduceva la violazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023, lamentando che la commissione avesse modificato d'ufficio le percentuali offerte e avrebbe dovuto escludere i concorrenti che avevano esteso il ribasso ai costi della manodopera. L'ANAC eccepiva inoltre la tardività dell'impugnazione dell'annullamento in autotutela e la carenza di lesività del proprio parere precontenzioso.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che i costi della manodopera devono essere quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, ma continuano a far parte dell'importo complessivo a base d'asta assoggettato a ribasso, ferma la possibilità dell'operatore economico di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Nel caso concreto, l'importo corretto da sottoporre a ribasso era quindi di euro 97.500,00. L'iniziale comparazione di percentuali calcolate su basi diverse aveva alterato il calcolo della soglia di anomalia e l'esito della graduatoria, poiché il maggiore ribasso nominale dell'impresa ricorrente non corrispondeva al prezzo finale più basso. Di conseguenza, il Comune aveva legittimamente esercitato l'autotutela per ripristinare la legalità della procedura. È stata ritenuta legittima anche la successiva omogeneizzazione delle percentuali, poiché essa non aveva modificato la volontà negoziale né il prezzo finale offerto, ma aveva soltanto ricalcolato le percentuali sulla comune e corretta base d'asta. Anche nell'ipotesi di ambiguità della lex specialis, la commissione avrebbe dovuto omogeneizzare i criteri di calcolo per garantire parità di trattamento e individuare la reale migliore offerta, in attuazione del principio del risultato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come procedura aperta telematica.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La lex specialis prevedeva il criterio del minor prezzo.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

    I costi della manodopera devono essere indicati separatamente, ma restano compresi nell'importo complessivo a base di gara sul quale si applica il ribasso; l'operatore può dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato impone di privilegiare la legalità sostanziale e l'individuazione della reale migliore offerta rispetto a una tutela meramente formalistica di clausole eventualmente oscure.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia è stato invocato dalla ricorrente, ma il TAR non ha ritenuto che la sua applicazione ostasse all'omogeneizzazione delle offerte e all'autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione è stato ritenuto legittimo perché diretto a rimuovere un errore metodologico che aveva alterato la soglia di anomalia e l'esito della gara.

  • artt. 121, comma 1, lettere c) e d), e 122 c.p.a.

    Sono stati invocati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, ma la domanda non è stata accolta in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione al deposito di memorie e repliche.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento, i costi della manodopera devono essere quantificati e indicati separatamente dalla stazione appaltante, ma restano compresi nell'importo complessivo a base di gara sul quale deve essere calcolato il ribasso, salva la possibilità dell'operatore economico di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
  • Quando le offerte economiche espongono percentuali di ribasso calcolate su basi imponibili diverse, la stazione appaltante non può compararle direttamente: deve ricondurle a un'unica base di calcolo omogenea, purché l'operazione conservi il prezzo finale e la volontà negoziale effettivamente espressa dai concorrenti.
  • L'utilizzo di basi di calcolo diverse per la comparazione dei ribassi costituisce un errore metodologico idoneo ad alterare la soglia di anomalia e la graduatoria; l'amministrazione può quindi annullare in autotutela l'aggiudicazione viziata e rieditare le operazioni di gara.
  • L'omogeneizzazione delle percentuali di ribasso è legittima quando non modifica le offerte economiche né il prezzo finale proposto, ma si limita a ricalcolare le percentuali sulla corretta e comune base d'asta.
  • Anche in presenza di una possibile ambiguità della lex specialis, la stazione appaltante deve privilegiare una soluzione che assicuri la parità di trattamento tra i concorrenti e consenta di individuare la reale migliore offerta, in attuazione del principio del risultato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaInvalidità del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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