Sentenza del 14/03/2018 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Mancata notifica di avvisi di accertamento prodromici alla cartella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento per la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, sostenendo quindi di non aver avuto conoscenza degli atti impositivi e di non aver potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa. Nel giudizio di appello è stata esaminata la possibilità di produrre documenti, anche se già esistenti e non depositati in primo grado, distinguendola dall’acquisizione di nuove prove.
La decisione
La sentenza ha affermato che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, in appello le nuove prove non possono essere disposte salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel primo grado. Tuttavia, i documenti possono essere liberamente prodotti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Pertanto, la documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento può essere depositata in appello e valutata dal giudice. L’esito concreto dipende dalla verifica dell’effettiva regolarità delle notifiche, ma il principio processuale riconosce all’Amministrazione la possibilità di produrre tardivamente i documenti notificatori.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
La norma distingue tra nuove prove e documenti: le prime sono soggette a limiti più rigorosi in appello, mentre i documenti possono essere depositati anche per la prima volta nel giudizio di gravame, purché siano rilevanti e pertinenti.
Massime di principio
- La mancata notifica degli atti prodromici può essere contestata impugnando la cartella, soprattutto quando essa rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
- In appello l’Amministrazione può produrre per la prima volta documenti già esistenti, come relate di notifica, ricevute PEC o copie degli avvisi, anche se non depositati in primo grado.
- La produzione tardiva del documento è distinta dall’introduzione di una nuova prova: il giudice deve verificare la natura dell’atto e la sua rilevanza nel processo.
- La possibilità di depositare documenti in appello non rende automaticamente valida la pretesa: resta necessario dimostrare che gli avvisi siano stati notificati correttamente e che la cartella sia fondata.
- Il contribuente deve contestare specificamente la notifica e verificare la documentazione prodotta dall’ente, poiché eventuali vizi formali o sostanziali possono incidere sulla validità della cartella.
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