Sentenza n. 1063/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 489/2024, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 489/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditandovi 500 euro per ciascun anno. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Padova, la relativa notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza, quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di costituire la Carta del docente e di accreditarvi complessivamente 1.000 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha adottato l’ordine di esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga obblighi alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
- Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione specifica della pronuncia entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dall’adozione della sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte interessata.
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