Cassazione Penale, Ordinanza n. 41372/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di calunnia per avere presentato una denuncia di smarrimento di un assegno che, secondo la ricostruzione di merito, era invece stato regolarmente negoziato. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, l'erroneità della motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato e contestava la valutazione circa la consapevolezza della falsità della denuncia, prospettando anche l'irrilevanza della pretesa erronea supposizione di liceità del fatto, derivante da un inescusabile errore di diritto. La difesa depositava poi memoria che riproponeva in modo generico le stesse censure, chiedendo una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso generici e sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che era stata considerata puntuale e logicamente coerente sull'integrazione del delitto di calunnia, sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sull'irrilevanza dell'errore di diritto invocato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; per conseguenza, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Norma sostanziale richiamata come base della contestazione di calunnia; la Corte afferma che la motivazione di merito ne ha congruamente illustrato gli elementi integrativi, in particolare la consapevolezza della falsità della denuncia.
art. 616 c.p.p.
È richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di errori logici o giuridici, si risolvano in una mera riproposizione delle questioni di merito già esaminate con motivazione puntuale e coerente dal giudice di appello.
- La denuncia di vizio motivazionale o di errore giuridico deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
- Nel delitto di calunnia, rileva la consapevolezza della falsità dell'incolpazione o della denuncia: quando il giudice di merito motivi in modo congruo su tale elemento soggettivo, la diversa lettura proposta dal ricorrente non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- L'errore di diritto invocato per escludere la responsabilità non è valorizzabile se, secondo l'accertamento di merito, esso è inescusabile e non incide sulla rappresentazione della falsità del fatto denunciato.
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