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Ordinanza

Ordinanza n. 341/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 68/2026 del 22 gennaio 2026, recante “sanzione amministrativa ANCI Lombardia”; - del “Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale - Scadenza 8 aprile 2026” pubblicato il 24 febbraio 2026, nella parte in cui non contempla le sedi a cui è stata applicata la sanzione dell'interdizione a presentare progetti per un anno; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui, in particolare, la nota del Dipartimento prot. n. 0211300 del 13 ottobre 2025, la nota del Dipartimento Prot. n. 0223957 dell'11 dicembre 2025 e il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del 25 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202601008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto che ha applicato a sedi dell’ente la sanzione dell’interdizione temporanea a presentare progetti per un anno e ha escluso la valutabilità di progetti già presentati e approvati, nonché bando per la selezione di operatori volontari nella parte in cui non include tali sedi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente di servizio civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto sanzionatorio, il bando per la selezione di operatori volontari e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, che la disciplina applicabile prevedesse soltanto, in caso di mancato utilizzo dei formatori di formazione specifica indicati nella scheda progettuale, la sanzione dell’interdizione temporanea a presentare altri progetti per un anno, senza autorizzare anche l’esclusione dalla valutazione dei progetti già presentati nel 2025, approvati e utilmente collocati in graduatoria. Ha inoltre censurato la mancanza, nella Circolare del 21 giugno 2021, di una disciplina espressa delle sostituzioni dei formatori e delle relative modalità di comunicazione, anche mediante la piattaforma telematica utilizzata dagli enti, diversamente da quanto previsto da precedenti circolari.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che la disposizione richiamata dall’Amministrazione contemplava la sanzione dell’interdizione temporanea a presentare altri progetti per un anno, ma non anche l’esclusione dalla valutabilità dei progetti già presentati e approvati nell’ambito dell’avviso 2025. Tale ulteriore effetto non risultava espressamente previsto dalla disciplina invocata e non poteva essere considerato una conseguenza automatica della sanzione principale, avuto riguardo alla sua autonoma portata lesiva e agli effetti sostanzialmente retroattivi. Il TAR ha ritenuto inoltre meritevoli di approfondimento le censure concernenti l’esigibilità della condotta, in ragione dell’assenza nella circolare vigente di una disciplina espressa sulle sostituzioni dei formatori e sulle modalità di comunicazione. Ha quindi sospeso il decreto nelle parti relative all’esclusione della valutabilità dei progetti già presentati e alla sanzione riferita alle sedi indicate, nonché il bando nella sola parte in cui non include i progetti ANCI indicati nel decreto. Ha fissato l’udienza pubblica del 9 luglio 2026 per il merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto integrato il fumus boni iuris necessario per sospendere parzialmente gli atti impugnati.

  • art. 3-bis l. 6 marzo 2001, n. 64

    È richiamato quale base normativa delle sanzioni amministrative applicabili agli enti di servizio civile, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 4.4, lett. h), del Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale

    sanzione amministrativa della interdizione temporanea a presentare altri progetti per la durata di un anno

    La disposizione prevede, per il mancato utilizzo dei formatori di formazione specifica indicati nella scheda progetto, l’interdizione temporanea a presentare altri progetti per un anno, ma non anche l’esclusione dalla valutabilità di progetti già presentati e approvati.

  • Circolare del 21 giugno 2021, Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale

    La mancata previsione espressa delle sostituzioni dei formatori e delle relative modalità di comunicazione è stata ritenuta meritevole di approfondimento ai fini dell’esigibilità della condotta contestata.

Massime di principio

  • Una sanzione amministrativa può produrre soltanto gli effetti espressamente previsti dalla disciplina applicabile o da essa inequivocabilmente desumibili; non è consentito attribuirle automaticamente ulteriori effetti autonomamente lesivi, soprattutto quando incidono retroattivamente su posizioni già consolidate o su progetti già approvati e utilmente collocati in graduatoria.
  • L’esclusione dalla valutazione di progetti già presentati e approvati non costituisce necessariamente una conseguenza automatica dell’interdizione temporanea a presentare nuovi progetti, quando tale effetto non sia previsto dalla disposizione sanzionatoria e abbia una propria autonoma portata lesiva.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l’Amministrazione fonda un effetto pregiudizievole ulteriore sulla mera correlazione con una sanzione principale, senza indicare una specifica base normativa che lo autorizzi.
  • L’esigibilità di una condotta sanzionata richiede una disciplina sufficientemente chiara degli obblighi gravanti sul destinatario; l’assenza di una previsione espressa sulle modalità di sostituzione dei formatori e di comunicazione all’Amministrazione può giustificare un approfondimento cautelare sulla legittimità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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