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CCNL

CCNL Turismo (Ugl - Aisat)

CCNLH04Q

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 20 dic 2020 al 31 dic 2024

Parti stipulanti

SindacatiUGL Terziario NazionaleConfederazione Nazionale UGL
Datori di lavoroAISAT

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle imprese della filiera turistico-ricettiva in outsourcing che operano, anche per conto terzi o in appalto, nellambito del settore turistico-ricettivo, svolgendo servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio, sanificazione, manutenzione, accoglienza, reception e servizi affini presso strutture turistico-alberghiere in qualunque forma organizzate. Rientrano anche attività svolte in alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici, campeggi, stabilimenti balneari, porti turistici, rifugi alpini e altre strutture ricettive o para-ricettive.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, dei dipendenti delle imprese della filiera turistico-ricettiva in outsourcing.

Lambito comprende in particolare imprese che svolgono servizi di:

  • rifacimento camere;
  • pulizia e sanificazione;
  • facchinaggio;
  • manutenzione;
  • accoglienza, reception e servizi ausiliari;
  • supporto alla ristorazione e ai servizi alberghieri;
  • attività in appalto presso strutture ricettive e turistiche.

Il CCNL precisa anche che si applica ai lavoratori di nazionalità straniera e, in alcune ipotesi, anche agli addetti di attività non turistiche svolte allinterno di strutture ricettive, se collegate allazienda turistica.

Validità

  • Decorrenza: 20/12/2020
  • Scadenza: 31/12/2024

Il contratto si intende rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta nei termini previsti.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • AISAT

Organizzazioni sindacali

  • UGL Terziario Nazionale
  • con lassistenza della Confederazione Nazionale UGL

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

La sintesi di riferimento riporta i minimi in vigore dal 20/12/2020 come paga base conglobata.

LivelloMinimo mensile dal 20/12/2020E.D.R. Bil.E.D.R. Ass. Int.
1€ 1.836,00€ 12,00€ 35,00
2€ 1.586,00€ 12,00€ 35,00
3€ 1.346,00€ 12,00€ 35,00
4€ 1.266,00€ 12,00€ 35,00
5€ 1.186,00€ 12,00€ 35,00
6€ 1.136,00€ 12,00€ 35,00
7€ 1.080,00€ 12,00€ 35,00

Note:

  • E.D.R. Bil.: importo erogato per 13 mensilità dalle imprese non aderenti al sistema della bilateralità; rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo del TFR.
  • E.D.R. Ass. Int.: importo erogato mensilmente dalle imprese non aderenti allassistenza sanitaria integrativa.

Parametri retributivi

VoceValore
Divisore orario172
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Tredicesima

Spetta una mensilità supplementare nel mese di dicembre, pari a una mensilità della retribuzione normale. In caso di assunzione o cessazione nel corso dellanno, matura per dodicesimi.

Indennità economiche principali

VoceMisura
Indennità di cassa3% mensile della paga base nazionale
Indennità di reperibilità interna€ 10,00 lordi per ciascuna notte di servizio
Indennità per personale non soggetto a limitazione dorario10% della paga base nazionale
Richiamo in servizio nel giorno di riposo€ 3,00 lordi per ogni ora

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali
  • distribuite su sei giornate lavorative

Flessibilità e banca ore

Il contratto introduce una banca ore individuale per gestire landamento variabile dellattività nelle strutture turistico-ricettive.

Principali regole:

  • lazienda può garantire il pagamento delle ore contrattuali anche se non lavorate, fino a 100 ore;
  • tali ore vengono recuperate nei periodi di maggiore attività;
  • le ore di recupero o accantonamento in banca ore sono indennizzate con una maggiorazione del 5% della retribuzione oraria;
  • il tetto ordinario della banca ore è di 100 ore.

La durata media settimanale del lavoro ordinario può essere calcolata su un periodo fino a 12 mesi.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro svolto dalle ore 24:00 alle ore 06:00.

TipologiaMaggiorazione
Notturno ordinario prestato occasionalmente15%
Notturno festivo ordinario prestato occasionalmente20%
Notturno svolto in via normale5%

Lavoro festivo e domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo10%
Lavoro domenicale10%

Lavoro a turni

TipologiaMaggiorazione
Prestazioni notturne a turni5%
Prestazioni festive a turni10%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Dalla 41ª alla 48ª ora settimanale10%
Oltre la 48ª ora settimanale15%
Straordinario notturno25%
Straordinario festivo20%
Straordinario notturno festivo30%

Il limite complessivo annuo di lavoro straordinario individuale è fissato in 250 ore.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 4 settimane annue
  • la settimana di ferie è convenzionalmente considerata di 6 giorni

Festività soppresse

  • 24 ore annue di permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Permessi straordinari retribuiti

EventoGiorni
Matrimonio di un figlio1
Nascita o adozione di un figlio3
Decesso di genitore, fratello/sorella, coniuge, figli3
Decesso di suocero o nonno2

In caso di comprovata disgrazia familiare o grave calamità naturale può essere concordato un congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni di calendario.

Permessi non retribuiti

  • fino a 48 ore annue, in blocchi di 2 o 4 ore

Assenze per malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto:

  • 6 mesi nellultimo biennio, anche con più episodi morbosi
  • 9 mesi nellultimo triennio

Trattamento economico complessivo:

  • primi 3 giorni (carenza):
    • 100% per il primo evento dellanno;
    • 66% per il secondo evento;
    • 50% per il terzo e quarto evento;
    • nessuna integrazione dal quinto evento in poi;
  • dal 4° al 20° giorno: 75%;
  • dal 21° giorno in poi: 75%.

Infortunio sul lavoro

Periodo di comporto: fino a quando dura linabilità temporanea.

Trattamento economico:

  • primi 3 giorni: 60%;
  • dal 4° giorno: integrazione fino al 100%.

Maternità e paternità

Si applica la normativa di legge, con le specificazioni contrattuali richiamate dalla sintesi.

Durata

  • astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
  • congedo parentale:
    • madre: fino a 6 mesi;
    • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se utilizzati almeno 3 mesi;
    • genitore solo: fino a 10 mesi;
    • limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

Permessi al padre

  • 3 giorni di permesso straordinario retribuito per nascita del figlio

Integrazione economica

Il datore di lavoro non deve integrazioni per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, salvo il 20% della tredicesima mensilità.

Assistenza a disabili, invalidi e vittime di violenza

  • Assistenza a persone disabili: si applicano legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001.
  • Cure per invalidi: si applica il D.Lgs. 119/2011.
  • Donne vittime di violenza: si applica il D.Lgs. 80/2015, art. 24.

Periodo di prova

LivelliDurata
I60 giorni di effettiva prestazione
II - III50 giorni di effettiva prestazione
IV - V40 giorni di effettiva prestazione
VI - VII30 giorni di effettiva prestazione

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.

Principali regole economiche

VoceMisura
Lavoro supplementare10%
Clausole elastiche/flessibili5%
Indennità alternativa annua per clausole elastichealmeno € 120,00

Il contratto individuale deve indicare durata e collocazione temporale della prestazione.

Apprendistato

La sintesi evidenzia per lapprendistato professionalizzante:

  • inquadramento e trattamento economico in progressione:
    • primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
    • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
    • terzo periodo: livello di destinazione finale.

Limiti numerici

  • rapporto massimo: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati;
  • se i lavoratori qualificati/specializzati sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.

Il testo completo contiene anche una disciplina con durate massime per alcuni livelli, ma ai fini della presente sintesi si valorizzano soprattutto le indicazioni riportate nella sintesi di riferimento.

Contratto a tempo determinato e stagionali

Tempo determinato

VoceRegola
Durata massima complessiva36 mesi
Limite numerico ordinario20% dei lavoratori a tempo indeterminato
Imprese fino a 5 dipendentisempre possibile stipulare il contratto a termine

Per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, il contratto prevede lassenza di intervalli temporali.

Diritto di precedenza

Nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi, per le stesse mansioni già svolte, il diritto spetta al lavoratore che:

  • abbia prestato attività lavorativa superiore a 6 mesi;
  • manifesti la volontà per iscritto entro 15 giorni dalla cessazione.

Attività stagionali

Sono considerate stagionali le imprese che osservano un periodo di chiusura al pubblico di almeno:

  • 70 giorni consecutivi, oppure
  • 120 giorni discontinui.

Per le attività stagionali:

  • è possibile assumere tutto il personale con contratto a termine;
  • sono esclusi gli intervalli temporali tra contratti;
  • il lavoratore ha diritto di precedenza per nuove assunzioni stagionali se manifesta la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione.

Il testo contrattuale prevede inoltre un generale diritto di precedenza presso la stessa sede aziendale e con le medesime qualifiche e mansioni, previa richiesta entro 1 mese dalla cessazione del precedente rapporto, salvo il termine più ampio previsto per gli stagionali.

Somministrazione di lavoro

TipologiaLimite
Somministrazione a tempo indeterminato20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
Somministrazione a tempo determinato30%

Esenzioni dal limite per la somministrazione a termine

  • avvio di nuove attività;
  • attività stagionali;
  • sostituzione di lavoratori assenti.

Preavviso

I termini sono espressi in giorni di calendario e valgono per entrambe le parti.

LivelloFino a 5 anniFino a 10 anniOltre 10 anni
1405060
2405060
3304050
4304050
5203040
6153040
7152025

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.

Il testo completo prevede che il TFR sia corrisposto entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto.

Bilateralità, assistenza sanitaria e previdenza complementare

Ente bilaterale

Il testo contrattuale prevede il finanziamento dellEnte Bilaterale con una quota di € 4,00 mensili per 13 mensilità per ciascun lavoratore:

  • € 3,00 a carico datore di lavoro;
  • € 1,00 a carico lavoratore.

La sintesi di riferimento evidenzia, per le imprese non aderenti alla bilateralità, lerogazione di un E.D.R. di € 12,00 per 13 mensilità.

Assistenza sanitaria integrativa

Il testo prevede adesione al fondo sanitario integrativo MUTUA MIA con contribuzione ordinaria di:

  • € 16,00 mensili per 12 mensilità per ogni iscritto;
  • € 25,00 una tantum per iscrizione.

La sintesi di riferimento evidenzia che, in caso di mancata adesione allassistenza sanitaria integrativa, spetta un E.D.R. di € 35,00 mensili.

Previdenza complementare

Il testo richiama una forma di previdenza complementare volontaria con contribuzione:

  • 1% a carico datore di lavoro;
  • 1% a carico lavoratore;
  • conferimento del TFR maturando in caso di adesione.

Classificazione del personale

Il CCNL prevede 7 livelli di inquadramento, dal I livello al VII livello, con declaratorie e profili esemplificativi per mansioni direttive, amministrative, tecniche, operative, di supporto, pulizia, facchinaggio, cucina, sala, ricevimento e servizi collegati.

Nel testo completo è previsto che, per i servizi di pulizia e facchinaggio, i lavoratori del VII livello passino automaticamente al VI livello dopo i primi due anni di assunzione nel settore.

Altri istituti di rilievo

  • Diritto di assemblea: 10 ore annue.
  • Permessi sindacali ai dirigenti RSA/RSU: 8 ore mensili.
  • Trattenuta sindacale prevista dal testo: 0,50% della retribuzione mensile lorda.
  • Permessi per lavoratori studenti: 1 giorno per esame universitario; 4 giorni per esami di diploma universitario o laurea; ulteriori permessi non retribuiti nei limiti contrattuali.
  • Volontariato/protezione civile: permessi retribuiti fino a 16 ore annue nei casi previsti.

Osservazioni finali di lettura contrattuale

Il CCNL ha una struttura ampia e disciplina, oltre agli istituti tipici del rapporto di lavoro, anche bilateralità, formazione, appalti, conciliazione, sicurezza, telelavoro, collaborazioni atipiche e contratti flessibili. Dal punto di vista operativo, gli elementi più rilevanti restano i minimi tabellari, le maggiorazioni, i limiti sul tempo determinato e sulla somministrazione, nonché le regole su ferie, malattia, preavviso e trattamenti sostitutivi in caso di mancata adesione alla bilateralità o alla sanità integrativa.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 06/08/2021

Testo integrale

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