Salta al contenuto
CCNL

CCNL Carta - Industria

CCNLG022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 apr 2026 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiSLC CGILFISTEL CISLUILCOM UILUGL Carta e Stampa
Datori di lavoroAssociazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per CartaAssociazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle paste per carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.

Inquadramento generale

Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende dell'industria della carta e del cartone, delle paste per carta e alle aziende cartotecniche e di trasformazione della carta e del cartone.

Il testo base è il CCNL del 28/07/2021; il rinnovo è disciplinato dall'ipotesi di accordo del 10/02/2026, ratificata il 25/03/2026.

Validità del rinnovo: dal 01/04/2026 al 31/12/2028.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta
  • Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici

Organizzazioni sindacali

  • SLC CGIL
  • FISTEL CISL
  • UILCOM UIL
  • UGL Carta e Stampa

Trattamento economico

Minimi mensili

La sintesi di riferimento riporta i nuovi minimi mensili con decorrenze:

  • 01/04/2026
  • 01/01/2027
  • 01/01/2028
  • 01/09/2028

Gli importi comprendono la retribuzione nazionale conglobata mensile.

Livello01/04/202601/01/202701/01/202801/09/2028ECM dal 01/07/2024
Q2.882,912.956,443.029,973.128,0132,68
AS2.873,552.946,793.020,033.117,6832,54
A2.521,802.584,152.646,502.729,6427,70
B12.292,492.347,782.403,072.476,8024,58
B2S2.234,632.288,162.341,692.413,0623,80
B22.159,892.211,072.262,252.330,4922,74
C1S2.034,872.082,222.129,572.192,7121,04
C11.960,112.005,112.050,112.110,1120,00
C21.826,941.867,821.908,701.963,2118,16
C31.732,111.770,051.807,991.858,5816,86
D11.656,251.691,841.727,431.774,8815,82
D21.561,081.593,731.626,381.669,9114,50
E1.456,611.486,021.515,431.554,6513,06

Aumenti periodici di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloImporto scatto biennale
Q15,49
AS15,49
A15,49
B113,94
B2S13,69
B213,69
C1S13,43
C113,43
C213,17
C312,91
D112,39
D211,88
E11,62

E.A.R. / quota sostitutiva assistenza sanitaria

La sintesi riporta un importo di 25,00 euro lordi mensili dovuto ai lavoratori nelle imprese che, pur obbligate, non versino il contributo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

LivelliE.A.R. / quota mensile lorda
Tutti i livelli25,00

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che:

  • non abbiano mai fatto contrattazione di II livello,
  • e che nei precedenti quattro anni non abbiano riconosciuto altri trattamenti economici aggiuntivi,

spetta con le competenze di aprile dell'anno successivo un importo annuo di:

  • 250 euro lordi annui

L'importo è onnicomprensivo e non utile ai fini del TFR.

Una tantum

È confermata dalla disciplina contrattuale una una tantum di 150 euro lordi erogata nel mese di ottobre 2021 ai lavoratori in forza con almeno 3 mesi di anzianità al momento dell'erogazione. L'importo è non riparametrabile, omnicomprensivo e non rileva ai fini del TFR.

Tredicesima mensilità

Il contratto prevede 13 mensilità.

La tredicesima è pari a:

  • 200 ore per gli operai
  • 30/26 della normale retribuzione mensile per gli impiegati

Divisori convenzionali

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Indennità e altri elementi economici

Indennità di cassa

  • 5% sullo stipendio contrattuale

Indennità di trasferta

Sono dovuti:

  • rimborso spese effettive di viaggio;
  • rimborso spese di vitto e alloggio;
  • rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione.

Minimo di garanzia quadri

La retribuzione annua del quadro, comprensiva di superminimi, premi ed altri emolumenti, non può essere inferiore al trattamento economico contrattuale annuo aumentato del:

  • 7%

L'eventuale differenza viene corrisposta a dicembre come importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo.

Turni e maggiorazioni

Indennità di turno

  • Settore cartario, turnisti non a ciclo continuo: 6,20 euro lordi mensili
  • Settore cartotecnico, tre turni avvicendati: 9,00 euro lordi mensili

Integrazione dei minimi per turnisti a ciclo continuo

Tabella A - Turnisti a ciclo continuo 7x7 inseriti su tre turni avvicendati

LivelloImporto mensile
Q152,75
AS152,22
A132,10
B1119,04
B2S115,77
B2111,43
C1S104,35
C1100,00
C292,39
C386,95
D182,59
D277,16
E71,18

Tabella B - Turnisti a ciclo continuo 7x7 non inseriti su tre turni avvicendati

LivelloImporto mensile
Q126,09
AS125,61
A108,03
B196,63
B2S93,78
B289,98
C1S83,80
C180,00
C273,35
C368,59
D164,79
D260,05
E54,82

Dal rinnovo 2026:

  • resta applicabile la tabella A per chi svolge lavoro 7 giorni su 7 a ciclo continuo;
  • la tabella B si applica solo alle aziende che già la applicano alla data di entrata in vigore del rinnovo, salvo condizioni di miglior favore aziendali;
  • viene superata la precedente tabella C del settore cartotecnico.

Maggiorazioni per lavoro a turni

  • 8% per primo e secondo turno (diurni)
  • 26% per terzo turno (notturno)

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro eseguito tra le 22:00 e le 05:00.

Per i non turnisti la maggiorazione è:

  • 55%

Lavoro festivo e domenicale

  • lavoro festivo: 55%
  • lavoro domenicale con riposo compensativo: 80%
  • per ore straordinarie domenicali con riposo compensativo: 80%

Lavoro straordinario

  • straordinario diurno collegato con orario normale: 30%
  • straordinario diurno non collegato: 30%
  • straordinario notturno non collegato: 55%
  • straordinario notturno operai turnisti: 55%

Per i turnisti, in caso di prolungamento turno in attesa del cambio:

  • 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno
  • 55% per il prolungamento del secondo turno

Straordinario obbligatorio

Nel rinnovo 2026 il limite annuo pro capite per le esigenze indifferibili temporanee viene elevato da 70 a:

  • 72 ore annue

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali
  • per i turnisti a ciclo continuo 7x7: 37 ore e 20 minuti

Flessibilità e banca ore

L'azienda può attivare sistemi di flessibilità e banca ore.

Principali regole:

  • flessibilità come media di norma su 6 mesi;
  • banca ore con riferimento fino a 12 mesi;
  • orario superiore non oltre 48 ore settimanali;
  • per la banca ore, attivazione obbligatoria aziendale entro un plafond di 64 ore annue;
  • in caso di mancato recupero, le ore oltre l'orario contrattuale vengono retribuite con la maggiorazione dello straordinario aumentata del 5%.

Per le ore oltre l'orario contrattuale in flessibilità/banca ore:

  • 30% se in orari/turni diurni
  • 40% se in orari/turni notturni

Ferie, permessi, festività

Ferie annue

  • 4 settimane e 2 giorni = 176 ore annue

Maggiorazioni ferie:

  • impiegati e quadri con oltre 10 anni di anzianità: +8 ore (totale 184 ore)
  • impiegati con anzianità al 01/01/2017 superiore a 15 anni: +24 ore (totale 200 ore)

Ex festività soppresse

  • 4 giorni annui

ROL e permessi

  • giornalieri e due turni: 64 ore annue
  • turnisti tre turni non a ciclo continuo: 12 giorni annui
  • turnisti ciclo continuo 1-2 turni 7x7: permessi assorbiti dal minor orario
  • turnisti ciclo continuo 3 turni 7x7: 4 giorni, poi dal 01/01/2027: 40 ore annue

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi

Malattia

Conservazione del posto:

  • fino a 12 mesi
  • il comporto è calcolato su un arco di 36 mesi

Esclusioni dal computo del comporto:

  • ricovero ospedaliero, anche day hospital;
  • terapie salvavita nei giorni di somministrazione;
  • assenze continuative superiori a un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni.

Le assenze non superiori a 3 giorni sono computate in misura doppia ai fini del comporto, ma sono esclusi i primi 4 eventi.

Trattamento economico:

  • dal 1° al 180° giorno: integrazione fino al 100% della normale retribuzione giornaliera di fatto netta;
  • per i successivi 6 mesi: 50% della retribuzione di fatto netta, nei periodi non coperti dall'INPS.

In caso di evento morboso grave e continuativo, è prevista un'aspettativa non retribuita fino a ulteriori:

  • 6 mesi

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto per tutto il periodo indennizzato INAIL
  • integrazione economica al 100%

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione al:

  • 100%

Periodo di prova

Durata massima:

  • livello E: 1 mese di prestazione effettiva
  • gruppi D e C: 3 mesi
  • gruppo B: 4 mesi
  • livelli A e Q: 6 mesi

Per i contratti a termine, il rinnovo 2026 recepisce l'art. 13 L. 203/2024:

  • 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dall'inizio del rapporto;
  • minimo 2 giorni;
  • massimo 15 giorni per rapporti fino a 6 mesi;
  • massimo 30 giorni per rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Part time

  • lavoro supplementare: massimo 25% dell'orario annuo concordato
  • maggiorazione lavoro supplementare: 15%
  • clausole elastiche: maggiorazione 15%

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • gruppo D: 2 anni
  • gruppi C, B, A e Q: 3 anni

Retribuzione apprendisti

Durata triennale (C, B, A, Q)PercentualeDurata biennale (D)Percentuale
1° semestre70%1° quadrimestre70%
2° semestre75%2° quadrimestre75%
3° semestre80%3° quadrimestre80%
4° semestre85%4° quadrimestre85%
5° semestre90%5° quadrimestre90%
6° semestre95%6° quadrimestre95%

Limiti numerici apprendistato

  • rapporto massimo ordinario: 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate/specializzate;
  • datori con meno di 10 dipendenti: rapporto 1 a 1;
  • se i lavoratori qualificati/specializzati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.

Contratto a termine e somministrazione

Tempo determinato

Si applica la disciplina del D.Lgs. 81/2015, con le specificazioni contrattuali.

Durata massima con causali contrattuali:

  • fino a 24 mesi

Causali principali:

  • incremento volumi produttivi;
  • incremento attività economica;
  • partenza nuove attività, sviluppo e lancio nuovi prodotti;
  • investimenti per riduzione impatto ambientale;
  • percorsi formativi connessi a innovazione o riorganizzazione.

Stagionalità

È riconosciuta, tra l'altro, per:

  • intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno;
  • imballaggi per campagne dolciarie, gelati, ortofrutta, promozioni;
  • imballaggi flessibili connessi ai settori indicati;
  • produzione di quaderni e articoli scolastici nel periodo maggio-settembre.

Durata attività stagionali:

  • arco massimo annuo: 10 mesi
  • limite massimo individuale del lavoratore: 8 mesi annui

Limiti quantitativi

  • contratto a termine: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
  • somministrazione a termine: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente
  • limite cumulativo tra tempo determinato e somministrazione: 35%

Malattia nei contratti a termine

Con il rinnovo 2026:

  • conservazione del posto limitata a 1/4 della durata del contratto
  • comunque non oltre la scadenza del termine.

Previdenza complementare e sanità integrativa

Fondo Byblos

Dal 01/01/2023 è previsto un contributo aziendale aggiuntivo dello 0,3% della normale retribuzione annua.

Dal 01/01/2027 il rinnovo 2026 prevede:

  • incremento Byblos dello 0,2%

Fondo Salute Sempre

Il Fondo è finanziato con un contributo annuo di 120,00 euro, interamente a carico azienda.

Dal 01/01/2027 il rinnovo 2026 prevede:

  • incremento di 3,00 euro

Se l'impresa obbligata non versa il contributo al Fondo sanitario, deve corrispondere al lavoratore:

  • 25,00 euro lordi mensili

Recesso, preavviso e TFR

Preavviso

Anzianità fino a 5 anni

  • gruppo A: 2 mesi e 15 giorni
  • gruppo B: 1 mese e 15 giorni
  • gruppo C: 1 mese
  • gruppi D ed E: 2 settimane

Anzianità oltre 5 anni

  • gruppo A: 3 mesi e 15 giorni
  • gruppo B: 2 mesi
  • gruppo C: 1 mese e 15 giorni
  • gruppi D ed E: 2 settimane

Decorrenza del preavviso:

  • dal 1° o dal 15 del mese

TFR

Spetta secondo la disciplina della L. 297/1982.

Osservazioni finali sul rinnovo 2026

Gli aumenti retributivi del rinnovo 2026 sono distribuiti in quattro tranche, parametrati sul livello C1:

  • 125 euro da 01/04/2026
  • 45 euro da 01/01/2027
  • 45 euro da 01/01/2028
  • 60 euro da 01/09/2028

La sintesi precisa che tali aumenti comprendono e assorbono la copertura economica della vacanza contrattuale gennaio 2025 - marzo 2026.

È inoltre prevista l'entrata in vigore del nuovo sistema di inquadramento professionale entro il 01/09/2028, con cessazione del sistema vigente entro il 31/08/2028.

Accordi e rinnovi

CCNL del 28/07/2021Ipotesi di accordo del 10/02/2026Scioglimento della riserva / ratifica del 25/03/2026

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.