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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15953/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un2atto di donazione di un immobile effettuato nel 2013 da alcuni coniugi in favore delle figlie. Un creditore originario, poi sostituito dalla cessionaria del credito, ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sostenendo che la donazione pregiudicasse il soddisfacimento di un credito di importo rilevante, risultante da decreto ingiuntivo fondato su una fideiussione rilasciata nel 2006 a garanzia di obbligazioni derivanti da un contratto di leasing rimasto inadempiuto. I convenuti hanno contrastato la revocatoria deducendo, tra l2altro, l2inesistenza del credito, l2usurariet2e del tasso di mora, errori nei conteggi, illegittima segnalazione a sofferenza, difetto di prova, insussistenza dell2eventus damni e della scientia damni, nonch2e la nullit2e della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva delle clausole del modello ABI censurate dalla Banca d2Italia. La Corte d2appello ha escluso tale nullit2e. In Cassazione i fideiussori hanno denunciato violazione dell2art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 e dell2art. 1957 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la nullit2e parziale della fideiussione: secondo i ricorrenti, la nullit2e delle clausole ABI vietate (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., reviviscenza e sopravvivenza) opera anche se la garanzia non 28"omnibus" ma specifica, purch2e il testo contrattuale le riproduca, con conseguente applicazione dell2art. 1419 c.c. e decadenza del creditore dalla garanzia per mancata azione nel semestre successivo alla scadenza dell2obbligazione garantita. Hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialit2e rispetto al giudizio sull2opposizione al decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata per la prima volta in sede di legittimit2e e, nel merito del ricorso, ha ritenuto inammissibile l2unico motivo. Ha affermato che il principio delle Sezioni Unite sulla nullit2e parziale delle fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali non richiede che la garanzia sia omnibus e si applica anche a fideiussioni specifiche, ma ha rilevato che i ricorrenti non avevano rispettato il principio di specificit2e del ricorso per cassazione: non avevano dimostrato, con puntuale localizzazione e trascrizione dei passaggi rilevanti, di aver effettivamente domandato nei gradi di merito la dichiarazione di nullit2e parziale, n2e avevano allegato l2interdipendenza tra le clausole asseritamente nulle e il resto del contratto, tale da giustificare una pronuncia sull2intero contratto. Conseguentemente il ricorso 28 stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimit2e e all2ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata per far dichiarare inefficace la donazione pregiudizievole per il credito.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    norma antitrust richiamata per sostenere la nullit2e delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.

  • provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005

    atto dell'Autorit2e di vigilanza che ha censurato lo schema ABI di fideiussione, richiamato come intesa vietata a monte.

  • art. 1957 c.c.

    norma sulla decadenza del creditore verso il fideiussore, invocata come clausola inderogabile ripristinata per effetto della nullit2e della clausola di rinuncia ai termini.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per sostenere la nullit2e parziale del contratto con conservazione delle restanti clausole valide.

  • art. 295 c.p.c.

    richiesto come base per la sospensione necessaria del giudizio, ma la Corte ha escluso la proponibilit2e dell'istanza per la prima volta in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimit2e invocata per denunciare violazione di legge nell'applicazione della disciplina antitrust e dell'art. 1957 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come sede di produzione del provvedimento Banca d'Italia.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato con riferimento al deposito degli atti e documenti in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilit2e del ricorso.

Massime di principio

  • Le fideiussioni stipulate "a valle" di intese anticoncorrenziali sono colpite da nullit2e parziale, ex artt. 2, comma 3, l. 287/1990 e 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema vietato; la regola opera anche quando la garanzia sia specifica e non solo omnibus, purch2e vi sia riproduzione delle clausole illecite e collegamento funzionale con l'intesa a monte.
  • La nullit2e dell'intero contratto fideiussorio pu2o essere dichiarata solo se la parte interessata la deduce specificamente e prova che, senza le clausole nulle, il contratto non sarebbe stato concluso; in mancanza, il giudice pu2o rilevare d'ufficio solo la nullit2e parziale nei limiti devoluti e delle allegazioni ritualmente svolte.
  • Nel ricorso per cassazione, chi invoca la nullit2e parziale o totale di un contratto deve rispettare il principio di specificit2e, trascrivendo i passaggi rilevanti degli atti di merito e indicando dove essi siano reperibili nel fascicolo; la mancata dimostrazione dell'effettiva deduzione in appello del tema decisivo rende inammissibile il motivo.
  • L'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non pu2o essere proposta per la prima volta in Cassazione, poich2e il relativo provvedimento esula dalla funzione della Corte, limitata al sindacato di legittimit2e.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniGiudicato
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaLitisconsorzio necessario

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