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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza perché il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 20 marzo 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante l'accredito complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2024. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all'Amministrazione. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rovigo. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e di accreditarvi la somma di € 2.000,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente della struttura ministeriale debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto applicabile all'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata riconosciuta dal titolo da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e resa disponibile la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata e non sia stato spontaneamente eseguito.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente definito dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine congruo, indicando le specifiche attività necessarie per dare attuazione al titolo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, le funzioni commissariali possono essere svolte senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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