Cassazione Civile, Ordinanza n. 37748/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due contratti stipulati nel 2008 tra le parti, nell'ambito dei quali una società aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di Euro 285.000, oltre accessori. La società opponente, quale incorporante della precedente contraente, si era opposta ai decreti ingiuntivi deducendo sostanzialmente l'inadempimento della controparte, il difetto di prova delle attività dovute e l'omesso rendiconto. Il Tribunale aveva però sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo necessario evitare un contrasto di giudicati con una precedente sentenza dello stesso Tribunale relativa ai medesimi rapporti contrattuali, ancora sub iudice in appello. Con un unico motivo di ricorso per regolamento di competenza la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e 111 Cost., sostenendo che non vi fosse identità sostanziale delle domande né reale rischio di giudicati contrastanti, anche alla luce di un separato giudizio fallimentare in cui sarebbe stata negata la prova del credito della controparte; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando la causa pregiudicante è già stata decisa in primo grado, non ricorre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo illegittima la sospensione disposta dal Tribunale. Ha chiarito che nel caso concreto si era in presenza di una pregiudizialità logica e, comunque, anche ove si volesse ravvisare una pregiudizialità tecnica, non era applicabile l'art. 295 c.p.c. perché la causa pregiudicante era già stata definita con sentenza non passata in giudicato. In tale situazione la sospensione non è obbligatoria, ma può al più essere disposta facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; ove la sospensione sia stata erroneamente disposta, va dichiarata la prosecuzione del processo. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza soprassessoria e condannato la resistente alla rifusione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria opera solo per evitare il conflitto di giudicati in presenza di una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico decisa con efficacia di giudicato; non si applica alla pregiudizialità logica e non è correttamente utilizzabile quando la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato.
art. 337, comma 2, c.p.c.
È il parametro corretto per la sospensione facoltativa quando la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato; in tale caso il giudice può attendere l'esito dell'impugnazione, ma non deve necessariamente sospendere.
art. 336, comma 2, c.p.c.
In caso di sopravvenuto contrasto tra giudicati, trova applicazione l'effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione della decisione pregiudicante sugli atti e provvedimenti dipendenti.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato, per sostenere l'assenza di un giudicato idoneo a fondare la sospensione necessaria.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sottolineare la prevalenza dell'esigenza di sollecita definizione del giudizio rispetto alla coerenza tra giudicati.
art. 297 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui, se la sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in un caso non corrispondente ai suoi presupposti, è possibile chiedere la prosecuzione del processo.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55
Richiamato solo ai fini della liquidazione delle spese in un giudizio di rilievo meramente processuale.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica in senso proprio e l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati; non può essere utilizzata per ogni rapporto di dipendenza logica tra cause.
- Quando la causa pregiudicante è già stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può al più essere disposta in via facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- Se la sospensione è stata disposta fuori dai casi dell'art. 295 c.p.c., il giudice deve consentire la prosecuzione del processo; l'eventuale contrasto tra giudicati sarà governato dal sistema degli effetti della riforma o cassazione della decisione pregiudicante.
- Nel giudizio di regolamento di competenza avente natura meramente processuale, la liquidazione delle spese può essere effettuata avendo riguardo al valore indeterminabile della causa.
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