Cassazione Penale, Sentenza n. 34525/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che convalidava l'arresto e applicava la custodia cautelare per esecuzione di mandato di arresto europeo, deducendo: 1) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e valutazione infondata del pericolo di fuga fondata solo sulla circostanza che fosse stato fermato allo scalo di Fiumicino proveniente dal Qatar; 2) mancanza di motivazione concreta sul pericolo di fuga; 3) violazione degli artt. 275 e 275-bis c.p.p. per avere adottato la misura più afflittiva (carcere) senza considerare misure meno gravi, nonostante elementi favorevoli quali ingresso in Italia con documenti regolari e disponibilità di un domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che, nel contesto del mandato di arresto europeo, la valutazione del pericolo di fuga richiede criteri orientati ad assicurare la consegna e che la motivazione dell'ordinanza impugnata, pur sintetica, era ancorata a elementi concreti (assenza di residenza/dimora in Italia dal 2015, stato di disoccupazione protratto, capacità di spostarsi agevolmente all'estero e recente rientro dal Qatar) che giustificavano il rischio di irreperibilità e l'applicazione della custodia cautelare. Ha inoltre richiamato il limite del sindacato in Cassazione (ricorso per violazione di legge e per carenza/meramente apparente motivazione). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005 (mandato di arresto europeo)
Il provvedimento richiama gli artt. 9 e 13 della legge che disciplinano le misure coercitive nella procedura di mandato di arresto europeo: la valutazione del pericolo di fuga deve tener conto dell'obbligo di garantire la consegna alla autorità estera e delle peculiarità della procedura di consegna.
Art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai criteri per la convalida dell'arresto e per il sindacato sulla sussistenza del pericolo di fuga; la Corte ha ritenuto che la motivazione ancorata a elementi concreti fosse compatibile con l'articolo.
Art. 275 cod. proc. pen.
Norma relativa alla scelta della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che la scelta della custodia cautelare fosse giustificata alla luce delle esigenze del procedimento di consegna e degli elementi investigativi e personali del ricercato.
Art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di valutare misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che detta valutazione fosse stata svolta implicitamente e che gli elementi concreti giustificassero la misura carceraria.
Art. 719 cod. proc. pen.
Richiama il limite del rimedio in Cassazione contro provvedimenti cautelari nell'ambito di mandato di arresto europeo: il ricorso è esperibile per violazione di legge e per carenza o apparente motivazione, non per vizi logico-probatori della decisione.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la forma di sintesi dei motivi in cassazione; utilizzata per la conformità della esposizione dei motivi del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a mandato di arresto europeo le esigenze cautelari sono orientate primariamente a garantire la consegna: pertanto la valutazione del pericolo di fuga può essere più rigorosa rispetto ai procedimenti nazionali.
- La presenza di documenti regolari o il fatto di essere fermati in un aeroporto non escludono automaticamente il pericolo di fuga; il giudice può valorizzare la mancanza di legami stabili con il territorio, la disponibilità a spostarsi all'estero e la facilità di viaggio come elementi sintomatici di rischio di irreperibilità.
- La motivazione della misura cautelare in materia di estradizione/mandato di arresto europeo può essere sintetica ma deve essere ancorata a elementi concreti e verificabili della vita del soggetto; l'assenza di ampia argomentazione non implica automaticamente nullità se risulta una valutazione prognostica adeguata.
- La scelta della misura più afflittiva rispetto a misure meno gravi deve risultare da una valutazione comparativa: se dal quadro fattuale emergono elementi che rendono inefficaci o insufficienti misure meno restrittive, il carcere può essere giustificato.
- In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari collegati a mandato di arresto europeo è limitato: è ammesso per questioni di diritto e per la carenza o apparente motivazione, non per una rivalutazione piena degli elementi di fatto.
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