Cassazione Civile, Ordinanza n. 03806/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, con i quali l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiore imponibile IVA dopo avere disconosciuto la spettanza del regime del margine applicato dalla società su cessioni di autoveicoli usati. Secondo l’Amministrazione, i veicoli erano stati acquistati da soggetti che, per la loro attività (ad esempio autonoleggio, rivendita, produzione), avevano potuto detrarre l’IVA a monte, sicché il regime più favorevole non era applicabile. In primo grado e in appello nel merito la contribuente aveva ottenuto esiti favorevoli, poi cassati con rinvio sulla questione del regime del margine e degli oneri probatori. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio, confermando gli accertamenti IVA ma annullando le sanzioni per oggettiva incertezza normativa. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contribuente non avesse riproposto espressamente in appello la domanda di annullamento delle sanzioni, con conseguente pronuncia ultra/extrapetita del giudice; 2) violazione dell’art. 10 l. 212/2000 e dell’art. 6 d.lgs. 472/1997, censurando il riconoscimento dell’incertezza normativa oggettiva in relazione alla disciplina del regime del margine, ritenuta invece sufficientemente chiara.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che la domanda di annullamento delle sanzioni, essendo consequenziale e accessoria rispetto all’impugnazione dell’atto impositivo, si estende automaticamente quando sia stata contestata la pretesa tributaria, per effetto dell’espansione interna del devolutum, senza necessità di una specifica riproposizione. Ha invece ritenuto fondato il motivo sulle sanzioni, escludendo che nella specie ricorresse un’incertezza normativa oggettiva idonea a esentare il contribuente dalla responsabilità: il solo intervento delle Sezioni Unite per enunciare un principio di particolare importanza non basta, in assenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale e di una reale indeterminatezza della norma. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda per mancata riproposizione espressa della domanda sulle sanzioni; la Corte esclude la violazione perché la richiesta era conseguenziale all’impugnazione dell’atto impositivo.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente sul tema della riproposizione delle domande non accolte; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la domanda sulle sanzioni non dovesse essere riproposta in modo espresso.
art. 10 l. n. 212 del 2000
norma posta a fondamento dell’esenzione da sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa; la Corte precisa che l’incertezza deve essere inevitabile e oggettiva.
art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in combinato disposto con lo Statuto del contribuente quale base dell’esclusione della responsabilità amministrativa per incertezza normativa oggettiva; la Corte ne esclude l’applicazione nel caso concreto.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina del giudizio tributario di legittimità.
art. 36 d.l. n. 41 del 1995
norma che disciplina il regime del margine per i beni usati; la Corte richiama la precedente interpretazione rigorosa e restrittiva del regime speciale.
L. n. 85 del 1995
legge di conversione del d.l. n. 41 del 1995, richiamata quale base normativa del regime del margine.
art. 346 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la presunta necessità di riproposizione delle domande assorbite; la Corte distingue il caso perché le sanzioni erano dipendenti dalla statuizione sull’imposta.
art. 343 c.p.c.
citato nel ragionamento difensivo sulla riproposizione delle domande/impugnazione incidentale, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando viene impugnata la pretesa impositiva, l’annullamento delle sanzioni direttamente dipendenti da quella pretesa si estende per effetto espansivo interno anche se la relativa domanda non sia stata riproposta in modo espresso, salvo che le sanzioni siano state eliminate per ragioni autonome e diverse dall’imposta.
- L’esonero da sanzioni per obiettiva incertezza normativa presuppone una situazione di inevitabile e oggettiva incertezza sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della norma tributaria; tale causa di non punibilità non ricorre per il solo fatto che una questione sia stata chiarita dalle Sezioni Unite se la disposizione era comunque interpretabile in modo sufficientemente determinato.
- Il regime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio del sistema ordinario dell’IVA, da interpretarsi restrittivamente; quando l’Amministrazione contesta l’indebita fruizione del regime sulla base di elementi oggettivi e specifici, il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza esigibile nell’accertare i presupposti di applicazione.
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