Sentenza del 15/02/2019 n. 4567 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite su crediti - Deducibilità - Documentazione in modo certo e preciso - Sufficienza - Prova dell'accertamento giudiziale dell'insolvenza del debitore - Necessità - Esclusione - Rapporti commerciali con operatori stranieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva parzialmente annullato l'avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per il 2003. I motivi riguardavano: l'asserita insufficiente motivazione sui costi di manodopera e manutenzione; l'inerenza di prestazioni professionali relative al progetto Icemat; la deducibilità di perdite su crediti verso un operatore straniero, in assenza di adeguata prova della loro certezza e definitività; e l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle esportazioni, in mancanza della documentazione doganale attestante l'uscita delle merci dall'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la censura avrebbe dovuto essere formulata come omessa pronuncia e non come vizio di motivazione. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente il generico richiamo della CTR alla documentazione prodotta dalla società, senza esplicitare il collegamento tra i documenti e l'inerenza dei costi. Ha accolto il terzo motivo, stabilendo che la deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi certi e precisi sia sull'esistenza della perdita sia sul suo ammontare; la sola antieconomicità dell'azione giudiziale e la distanza del debitore straniero non sono sufficienti. Non è però necessaria una preventiva dichiarazione giudiziale di insolvenza o l'apertura di una procedura concorsuale, purché la perdita sia adeguatamente documentata e siano valutabili anche gli strumenti di recupero previsti da convenzioni internazionali. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che, senza prova documentale dell'uscita delle merci dalla dogana di destinazione, l'esportazione non può beneficiare del regime di non imponibilità IVA. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3, oggi art. 101 T.U.I.R.
le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi
La perdita su crediti è deducibile quando il contribuente dimostra con più elementi oggettivi e documentati sia l'effettiva inesigibilità del credito sia l'entità della perdita. L'apertura di una procedura concorsuale costituisce una situazione tipica, ma non è l'unica modalità di prova.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per censurare una vera e propria omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello; in tal caso la censura deve essere ricondotta alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi dedotti dalle parti. L'omessa valutazione di uno specifico motivo di appello integra omessa pronuncia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a)
Le esportazioni fuori dall'Unione europea sono non imponibili IVA solo se è fornita la prova documentale dell'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione. In mancanza, l'operazione è trattata come cessione interna imponibile.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente una perdita su crediti non è indispensabile ottenere una sentenza di insolvenza o avviare una procedura concorsuale, ma occorre documentare in modo concreto, convergente e verificabile l'inesigibilità definitiva del credito e il relativo importo.
- La semplice rinuncia al recupero, la distanza geografica del debitore, la presunta antieconomicità dell'azione giudiziale o il fatto che il debitore sia straniero non dimostrano da soli una perdita fiscalmente deducibile.
- Nei rapporti con debitori esteri devono essere valutati anche gli strumenti di recupero disponibili in base alle convenzioni internazionali o alle procedure riconosciute nello Stato del debitore.
- Le motivazioni giudiziali per relationem sono ammissibili solo se il rinvio alla documentazione o alla precedente sentenza consente di comprendere con chiarezza il ragionamento seguito; un richiamo generico non è sufficiente.
- Per beneficiare del regime IVA delle esportazioni è essenziale conservare la prova documentale dell'uscita delle merci dalla dogana di destinazione; l'assenza di tale prova può comportare l'assoggettamento a IVA come cessione nazionale.
- Quando un giudice omette di esaminare uno specifico motivo di appello, la censura in Cassazione deve essere formulata come omessa pronuncia e non semplicemente come insufficiente motivazione.
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