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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30928/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per detenzione illecita di stupefacenti (hashish 102 g; marijuana 115 g) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 4. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e contraddizione rispetto all'ordinanza dell'8/10/2021, con la quale era stata sospesa la discussione per consentire la possibile riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 e la formalizzazione di una istanza di messa alla prova; sosteneva che la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avesse illogicamente escluso la derubricazione e non avesse considerato le modalità complessive dell'azione, l'assenza di precedenti e la giovane età dell'imputato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza dell'8/10/2021 non avesse deciso in punto di riqualificazione, ma si fosse limitata a rinviare per consentire all'imputato di formalizzare la richiesta di messa alla prova e concordare il programma con l'U.E.P.E.; nella successiva udienza del 17/12/2021 la Corte d'appello ha valutato la documentazione, ha respinto l'istanza e ha deciso anche sulla qualificazione giuridica. La Suprema Corte ha confermato che la Corte d'appello ha motivatamente escluso la riqualificazione ai sensi del comma 5 per la varietà e il peso delle sostanze e per il numero di dosi desumibile dall'entità del principio attivo, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico stupefacenti, art. 73, comma 4

    Norma contestata nella qualificazione principale: punisce la detenzione illecita di sostanze in quantità e modalità che esulano dall'ipotesi «lieve». La Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie in ragione della varietà dei tipi di droga, del peso complessivo e del numero di dosi ricavabili.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico stupefacenti, art. 73, comma 5

    Comma che disciplina l'ipotesi lieve eventualmente suscettibile di derubricazione e compatibile con la messa alla prova; la decisione ha chiarito che la semplice prospettazione di riqualificazione nell'ordinanza di rinvio non equivale a una decisione definitiva e che la derubricazione è esclusa quando, per quantità/tipologia/dosi, sussistono condizioni ostative.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese del ricorso cassazionale nel caso di rigetto; la Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Un'ordinanza che rinvia l'udienza per consentire alla parte di formalizzare istanze (es. messa alla prova) non equivale a una decisione di riqualificazione del fatto: la decisione sulla qualificazione resta nella successiva pronuncia motivata.
  • La possibilità di derubricare il reato ai sensi dell'art. 73, comma 5 (ipotesi lieve) dipende da una valutazione di merito che considera quantità, varietà delle sostanze e numero di dosi desumibili dall'entità del principio attivo; tali valutazioni, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione.
  • La mera giovane età dell'imputato e l'assenza di precedenti, sebbene rilevanti ai fini dell'applicazione di misure alternative o per la determinazione della pena, non impediscono la conferma di una qualificazione più grave quando i dati quantitativi e le modalità dimostrino criticità rilevanti.
  • Per ottenere la messa alla prova in ipotesi di possibile derubricazione è necessario formalizzare tempestivamente l'istanza e produrre la documentazione/progetto trattamentale concordato con l'U.E.P.E.; il suo mancato deposito o la mancanza di requisiti sostanziali può legittimamente condurre al rigetto.
  • In sede di Cassazione il sindacato è incentrato su questioni di legittimità e motivazione: non è sede per riesaminare i fatti e le prove già valutati dalle corti di merito se la motivazione è logicamente congrua.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata la fondatezza dell'impugnazione prima di adire questa fase.

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