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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03666/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato fallimentare. I motivi dedotti erano tre: il primo contestava la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la decisione fosse errata nel ritenere l'imputato effettivo amministratore della società, anziché mero prestanome; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ancora sul ruolo rivestito nell'ente, sviluppando argomentazioni ritenute dalla Corte di legittimità in larga parte teoriche e ripetitive di quelle già svolte in appello; il terzo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione fosse insufficiente. La sentenza impugnata aveva valorizzato elementi personali e fattuali per escludere il trattamento di favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e non specifico, perché sostanzialmente sovrapponibile alle censure già disattese in appello; ha ritenuto il secondo motivo affetto dagli stessi limiti, oltre che caratterizzato da argomentazioni astratte; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 216, comma 1, n. 2), e 223, comma 1, L.F.

    Richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello per il reato fallimentare contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già svolte in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.
  • Le censure sulla motivazione sono inammissibili quando restano generiche, teoriche o apparenti, ossia quando non confrontano in modo puntuale le argomentazioni decisive della decisione di merito.
  • In tema di attenuanti generiche, il giudice può motivarne il diniego valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
  • La contestazione della qualifica sostanziale dell'imputato all'interno della struttura societaria deve confrontarsi con gli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito; in sede di legittimità non è sufficiente opporre una diversa lettura meramente difensiva e non circostanziata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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