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Sentenza

Sentenza n. 1888/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 6 febbraio 2026 dell’assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio quale comandante di una stazione dei Carabinieri distante circa 1.000 km dalla sede di lavoro della coniuge, appartenente alla Guardia di Finanza, chiedeva di essere assegnato temporaneamente, per assistere il figlio nato il 16 dicembre 2025, a un reparto del Comando Provinciale prossimo alla residenza familiare. Rappresentava inoltre che i familiari in grado di offrire supporto abitavano a oltre 700 km. L’Amministrazione ha respinto l’istanza, valorizzando la carenza di organico nella sede di provenienza e il parere contrario del comandante della compagnia. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non fossero state considerate, nonché la violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e l’eccesso di potere, per insufficienza della motivazione e illegittima prevalenza attribuita alle esigenze organiche. Ha contestato in particolare la comparazione degli organici tra sede di provenienza e sede richiesta, sostenendo che la differenza fosse contenuta, che il trasferimento temporaneo non avrebbe inciso sul contingente e che la carenza fosse diffusa su tutto il territorio nazionale; ha inoltre richiamato il parere favorevole del comando di destinazione e il precedente trasferimento temporaneo già fruito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: l’Amministrazione aveva dato conto di aver acquisito ed esaminato le deduzioni procedimentali e non era tenuta a confutarle analiticamente, essendo sufficiente valutarle quando pertinenti. Ha respinto anche le censure relative all’art. 42-bis e all’eccesso di potere. Per il personale delle Forze di polizia il diniego può fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio, senza che debbano essere eccezionali; nella specie la motivazione era puntuale e coerente, poiché considerava il ruolo di comandante del ricorrente, l’assenza del sovrintendente previsto, la difficoltà di sostituzione per l’intera durata del beneficio, la criticità del territorio di provenienza e una situazione organica comparativamente più grave nella sede calabrese richiesta. Il parere favorevole del reparto di destinazione non superava tali ragioni, poiché l’assegnazione avrebbe comunque attenuato una carenza meno marcata. Neppure il precedente trasferimento temporaneo, durato dal 17 novembre 2025 al 17 gennaio 2026 e regolato da una diversa disciplina, dimostrava l’illegittimità del diniego di un’assegnazione triennale. L’interesse al ricongiungimento familiare è stato quindi ritenuto recessivo rispetto alle comprovate esigenze di funzionalità del reparto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nella determinazione avversata, la resistente amministrazione dà conto di avere acquisito ed esaminato le deduzioni difensive del graduato, ritenendole tuttavia non idonee a superare le ragioni ostative espresse.

    Il preavviso di rigetto non impone all’Amministrazione una confutazione analitica delle osservazioni: è sufficiente che le valuti e dia conto della loro inidoneità a superare le ragioni ostative.

  • art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

    La disposizione disciplina l’assegnazione temporanea del genitore con figlio minore di tre anni, subordinandola alla disponibilità del posto e all’assenso delle amministrazioni interessate; per il personale delle Forze di polizia va letta insieme alla disciplina speciale che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Con l’art. 45, comma 31-bis, D. Lgs. n. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), D. Lgs. n. 172/2019, il legislatore ha però superato per il personale delle forze di polizia tale assetto, prevedendo che l’istanza di assegnazione temporanea possa essere respinta per “motivate esigenze organiche o di servizio”, senza più alcun riferimento al requisito dell’“eccezionalità”, ed ha altresì circoscritto l’applicazione dell’istituto alle istanze presentate nell’ambito della medesima forza di appartenenza

    Per il personale delle Forze di polizia l’assegnazione ex art. 42-bis è ammessa presso uffici della stessa Forza di appartenenza e può essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che queste debbano avere carattere eccezionale.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia, l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che sia necessario dimostrarne il carattere eccezionale; il diniego deve tuttavia essere sorretto da una motivazione concreta e non può limitarsi al richiamo generico a una scopertura di organico.
  • Il diniego dell’assegnazione temporanea può fondarsi su esigenze di servizio anche ordinarie quando siano adeguatamente motivate e la sottrazione dell’unità sia idonea a compromettere l’efficienza del reparto, senza che la criticità possa essere fronteggiata mediante una migliore riorganizzazione.
  • Nella valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea possono rilevare il ruolo ricoperto dal richiedente, la difficoltà e i tempi di sostituzione, la durata del beneficio, la situazione organica comparata delle sedi e le specifiche condizioni operative del territorio; tali elementi possono giustificare la prevalenza delle esigenze di servizio sull’interesse al ricongiungimento familiare.
  • L’Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutarle analiticamente; è sufficiente che emerga dal provvedimento che sono state esaminate e ritenute non idonee a superare i motivi ostativi.
  • Un trasferimento temporaneo di breve durata, disposto in base a una diversa disciplina, non dimostra di per sé l’illegittimità del diniego di un’assegnazione ex art. 42-bis di durata potenzialmente triennale, poiché le due misure differiscono per regime e impatto organizzativo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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