Cassazione Penale, Sentenza n. 25828/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione del Tribunale di Firenze che, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168‑ter c.p.), ha applicato la sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida. Il ricorrente deduce che, in caso di esito positivo della messa alla prova, la competenza a irrogare la sanzione amministrativa accessoria sulla patente spetta esclusivamente al Prefetto, come indicato dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte accoglie il motivo in parte: richiama l'art. 168‑ter c.p. (l'estinzione conseguente alla messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie) e l'art. 186 Codice della Strada (che prevede la sanzione amministrativa accessoria sulla patente e la confisca del veicolo), e dispone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva ordinato la sanzione amministrativa sulla patente (indicata nel testo sia come sospensione sia come revoca), eliminando tale statuizione. Inoltre ordina la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Firenze perché sia esercitata la competenza amministrativa competente.
Norme richiamate
art. 168‑ter cod. pen.
L'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; quindi l'estinzione penale non esclude automaticamente gli effetti amministrativi che la legge prevede.
art. 186 Codice della Strada (comma 2, lett. c) e richiamo al comma 2‑sexies)
La norma prevede, a seguito dell'accertamento del reato (guida in stato d'ebbrezza), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca, secondo il dispositivo) della patente e la confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; tali misure amministrative devono essere gestite secondo la competenza amministrativa, tipicamente dal Prefetto.
Massime di principio
- La messa alla prova con esito positivo estingue il fatto penalmente, ma non esclude automaticamente l'applicabilità di sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; queste ultime seguono il loro percorso amministrativo.
- La competenza ad irrogare sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) dopo la messa alla prova spetta normalmente all'Autorità amministrativa (Prefetto) e non al giudice penale: se il giudice penale dispone tali sanzioni, la statuizione può essere annullata e gli atti trasmessi al Prefetto.
- In casi di reati previsti dal Codice della Strada (es. art. 186), prima di ritenere estinto ogni effetto della pronuncia penale, occorre verificare espressamente se la legge prevede sanzioni amministrative accessorie e rispettare la competenza procedurale per la loro applicazione.
- Se si riceve una sentenza di estinzione per messa alla prova che però contiene una misura amministrativa: è possibile impugnare la parte relativa alla sanzione amministrativa chiedendo la trasmissione al Prefetto, oppure attendere l'eventuale esercizio dei poteri amministrativi da parte della Prefettura.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, è utile richiamare art. 168‑ter c.p. e la normativa speciale (es. art. 186 C.d.S.) e far valere il principio di competenza amministrativa sulle misure accessorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25822/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →