Sentenza n. 1358/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, - della deliberazione di aggiudicazione n. 696 del 13/10/2025 in favore della E.R.I.C.A. Di Scalera Carmine S.r.l. del servizio biennale di manutenzione del parco automezzi aziendale - Importo € 38.000,00 + IVA - CIG: B8229A3415 comunicata il 14/10/2025; - del riscontro alla richiesta di autotutela n. prot. 22291del 17/10/2025; - dell'Art. 3 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO - del DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI GARA laddove nel sancire che “L'affidamento del servizio sarà effettuato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, a favore dell'operatore economico che offrirà il prezzo più basso tra quelli della presente richieste di offerta” contraddittoriamente manifesta due criteri di affidamento (affidamento diretto o mediante selezione) tra loro incompatibili, e nella misura in cui la R. d. O. fosse interpretata come mera indagine di mercato; - della nota Prot. 22008 del 15/10/2025 che rigettava la richiesta di accesso agli atti; - di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso e/o presupposto; nonché per la declaratoria di inefficacia - del contratto, ove stipulato con l'illegittimo aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c. p. a., per la declaratoria - del diritto del ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, mediante il conseguimento dell'aggiudicazione dell'appalto de quo, subentrando all'attuale illegittimo aggiudicatario. Infatti, il “bene della vita” perseguito dalla ricorrente si collega alla realizzazione dell'obiettivo economico di ottenere l'appalto, con il conseguente utile d'impresa, nonché la conseguente qualificazione professionale, che costituisce requisito per future procedure di gara, ovvero per equivalente, nell'eventualità denegata che l'Amministrazione abbia stipulato il contratto con l'illegittimo aggiudicatario e che codesto On. le TAR ritenga di non poter dichiarare l'inefficacia dello stesso, da quantificarsi in via presuntiva e forfettaria nella misura di seguito indicata: il 10% dell'importo a base di gara con riferimento al danno ingiustamente sofferto per il mancato utile di impresa dovuto alla mancata esecuzione della fornitura; un ulteriore 5% dell'importo a base di gara con riferimento al pregiudizio ingiustamente sofferto in ragione della mancata qualificazione professionale subita a causa del mancato affidamento della fornitura. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa della P.A., si sottolinea che, a fronte dell'agire illegittimo di quest'ultima, esso è da ritenersi in re ipsa (cfr. Corte di Giustizia CE, Sezione III, 30 settembre 2010, in causa C-314; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2010 n. 4552); nonché per l'accertamento - della fondatezza della pretesa del ricorrente ad estrarre copia dei documenti richiesti e per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio biennale di manutenzione del parco automezzi aziendale a operatore economico diverso dal contraente uscente, diniego di autotutela e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già affidataria del precedente contratto avente a oggetto la gestione, riparazione e manutenzione del parco automezzi aziendale, aveva partecipato a una richiesta di offerta sul MePA, aperta agli operatori economici abilitati, per l'affidamento biennale del medesimo servizio, di importo pari a 38.000 euro oltre IVA. L'amministrazione, qualificando la procedura come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ha ritenuto applicabile il principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto e non ha considerato l'offerta della ricorrente quale contraente uscente, aggiudicando il servizio all'unica altra offerente. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 49 d.lgs. 36/2023, sostenendo che il divieto di rotazione avrebbe richiesto la prova di due precedenti affidamenti diretti consecutivi e che, comunque, il principio non sarebbe stato applicabile a una procedura aperta a tutti gli operatori del settore. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha censurato la contraddittorietà e ambiguità della lex specialis, che da un lato richiamava l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), e dall'altro prevedeva l'acquisizione di offerte e la selezione in base al prezzo più basso, chiedendo che il disciplinare fosse annullato ove interpretato come mera indagine di mercato preliminare a un affidamento diretto. Sono state inoltre proposte domande di inefficacia del contratto, di risarcimento in forma specifica o per equivalente e di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 49, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023 nel senso che il principio di rotazione opera negli affidamenti sotto soglia e vieta l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente quando il nuovo affidamento riguarda una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Non è necessario che siano già intervenuti due precedenti affidamenti consecutivi: il divieto impedisce l'affidamento consecutivo del nuovo contratto al gestore uscente. La precedente commessa, affidata alla ricorrente con procedura diretta ex art. 50, comma 1, lett. b), riguardava il medesimo settore di servizi, sicché l'esclusione dell'offerta era corretta. Non ricorrevano le deroghe dell'art. 49, commi 4 e 5; in particolare, non risultava una motivazione rafforzata fondata congiuntamente sulla struttura del mercato, sull'effettiva assenza di alternative e sull'accurata esecuzione del precedente contratto. Il TAR ha inoltre escluso l'ambiguità della lex specialis: la possibilità di acquisire offerte da più operatori e di scegliere quella recante il prezzo più basso non trasforma l'affidamento diretto in una procedura ordinaria o aperta, se l'amministrazione ha agito nell'ambito dell'art. 50, comma 1, lett. b). Sono state quindi ritenute legittime l'aggiudicazione e la mancata considerazione dell'offerta della ricorrente. Le domande consequenziali di inefficacia del contratto, risarcimento e accesso non hanno trovato accoglimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 3.500 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 49, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs. 36/2023
“1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte (i.e. affidamenti sotto soglia) avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.
Il principio di rotazione costituisce regola generale degli affidamenti sotto soglia e vieta l'affidamento consecutivo al contraente uscente quando la nuova commessa appartiene allo stesso settore merceologico o di servizi. Non occorre dimostrare l'esistenza di due precedenti affidamenti già conclusi: è sufficiente che il nuovo affidamento sia consecutivo a quello precedente e riguardi il medesimo settore. La deroga richiede una motivazione rafforzata relativa alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative e all'accurata esecuzione del precedente contratto.
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
La procedura rimane un affidamento diretto anche quando l'amministrazione acquisisce offerte da più operatori e predetermina il prezzo più basso quale criterio per individuare la proposta preferibile; tale modalità non la trasforma in una procedura ordinaria o aperta al mercato.
art. 10 d.lgs. 36/2023
La censura fondata sul favor partecipationis non supera la specifica disciplina del principio di rotazione applicabile agli affidamenti sotto soglia.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto sono consequenziali all'impugnazione dell'aggiudicazione e non possono essere accolte quando l'aggiudicazione risulta legittima.
art. 116, comma 4, c.p.a.
La domanda di ordine di esibizione dei documenti richiesti mediante accesso non può essere accolta in assenza di illegittimità del diniego di accesso, secondo quanto deciso nel giudizio.
Massime di principio
- Negli affidamenti sotto soglia il principio di rotazione costituisce regola generale e impedisce l'affidamento consecutivo al contraente uscente quando la nuova commessa appartiene allo stesso settore merceologico o di servizi, senza necessità di provare che siano già intervenuti due precedenti affidamenti consecutivi.
- La formula dell'art. 49 d.lgs. 36/2023 relativa a due affidamenti consecutivi individua il rapporto di continuità tra il precedente affidamento e quello successivo: il nuovo contratto non può essere aggiudicato al contraente uscente, sicché non è necessario attendere l'attribuzione di un secondo nuovo contratto per applicare il divieto.
- La richiesta di offerte a più operatori economici e la scelta dell'offerta con il prezzo più basso non trasformano l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 in una procedura ordinaria o aperta, quando l'amministrazione abbia inteso utilizzare il modulo dell'affidamento diretto.
- La deroga al principio di rotazione richiede una motivazione rafforzata che dia conto congiuntamente della struttura del mercato, dell'effettiva assenza di alternative e dell'accurata esecuzione del precedente contratto; la sola apertura della richiesta di offerta a più operatori non esclude l'applicazione della rotazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →