Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente, per l’anno 2007, un reddito imponibile molto superiore a quello dichiarato, valorizzando il possesso e i costi di un’imbarcazione, di tre autoveicoli e dell’abitazione. Il contribuente aveva impugnato l’atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, ritenendo sufficienti le giustificazioni addotte circa la disponibilità delle somme impiegate (incassi dell’impresa familiare, restituzione di caparra per l’acquisto di una barca, bonifici bancari e altre entrate). In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza regionale per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare i motivi d’appello e avesse reso una motivazione solo apparente; con un secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, perché il giudice di merito si era limitato a un confronto quantitativo tra spese accertate e somme giustificative, senza verificare se le spese per incrementi patrimoniali fossero state effettivamente sostenute con redditi esenti, soggetti a ritenuta o finanziamenti di terzi. Il contribuente eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità. Ha accolto entrambi i motivi di ricorso: il primo, perché la CTR aveva sostanzialmente omesso di confrontarsi con le specifiche difese dell’Ufficio e con gli elementi posti a base dell’accertamento, incorrendo in omessa pronuncia e difetto di motivazione; il secondo, perché il giudice di merito non aveva applicato correttamente i criteri dell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, omettendo di verificare la concreta riferibilità delle spese per incrementi patrimoniali alle risorse allegatamente disponibili dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 600/1973
commi 4, 5 e 6; in motivazione anche richiamo al comma 4 e al sesto comma
nell’accertamento sintetico, una volta dimostrata la divergenza tra reddito dichiarato e reddito attribuibile, incombe sul contribuente l’onere di provare che il reddito accertato deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da finanziamenti di terzi; la prova contraria deve riguardare anche il concreto impiego di tali risorse per le spese contestate
art. 36 d.lgs. 546/1992
la sentenza della CTR deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; l’omessa trattazione delle censure e dei punti decisivi integra vizio della decisione
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi e sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte; la loro mancata considerazione integra omessa pronuncia
art. 360 c.p.c.
sono stati dedotti vizi di nullità della sentenza e violazione di legge; la Corte osserva che un difetto di motivazione può essere ricondotto, a seconda dei casi, alle diverse ipotesi di vizio denunciate
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, l’Amministrazione può fondare la ripresa anche su un solo elemento certo idoneo a dimostrare la divergenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa; da quel momento, il contribuente ha l’onere di provare la provenienza non imponibile delle somme.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nell’allegazione astratta della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve dimostrare che le specifiche spese per incrementi patrimoniali siano state effettivamente sostenute con quelle risorse e non con altri redditi.
- La sentenza di merito è nulla quando non affronta le censure decisive delle parti e si limita a una motivazione sommaria o apparente, in violazione dell’obbligo di pronuncia e di motivazione effettiva.
- Nel giudizio tributario, l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non è fondata se il ricorso di cassazione riproduce compiutamente gli atti e la sequenza processuale necessari a comprendere le doglianze dedotte.
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