Sentenza n. 2544/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022 pubblicato in G.U. il 15.09.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15.06.2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell'aziende del servizio sanitario nazionale; - della circolare del Ministero della Salute del 29.07.2019 n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022 pubblicato in G.U. il 26.10.2022, recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19.02.2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici e altro; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21.04.2016, avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici e altro; - dell'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; - dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti; MOTIVI AGGIUNTI del 25.01.2023 altresì: - della determinazione dirigenziale Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle singole aziende sanitarie regionali ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; - della comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 25.01.2023 altresì: - della determinazione della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono indicati nell'Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle delibere delle aziende sanitarie/ospedaliere ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione della Regione Toscana Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale n. 24681 del 14.12.2022, che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Estar ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - della comunicazione di avvio del procedimento dell’11/14 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano e provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti a titolo di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo, il sistema di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo anzitutto l'illegittimità costituzionale e l'asserita retroattività della disciplina introdotta o resa operativa dall'art. 18 del d.l. n. 115 del 2022, in violazione dell'affidamento nella stabilità dei rapporti giuridici. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi europei in materia di libera circolazione delle merci, concorrenza, competitività e ricerca, sostenendo che il meccanismo avrebbe limitato gli investimenti e l'accesso al mercato italiano. Con il secondo motivo ha censurato il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto ministeriale del 6 luglio 2022, ritenendo insufficienti le mere indicazioni numeriche dello scostamento dai tetti di spesa e lamentando l'assenza di un adeguato confronto procedimentale con gli operatori. Con il terzo motivo ha contestato l'insufficienza delle linee guida ministeriali nel disciplinare l'attività successiva delle Regioni. Con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e di quantificazione degli importi, deducendone l'illegittimità derivata e autonoma per omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza di trasparenza dei dati, errori di calcolo e vizi degli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che la disciplina del payback avesse già superato il vaglio della Corte costituzionale, la quale ha giudicato il meccanismo ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, conforme alla riserva di legge e non lesivo del principio di irretroattività né del legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile nei suoi tratti essenziali già dal 2015. Ha escluso anche la violazione del diritto dell'Unione, rilevando che il tetto alla spesa pubblica per dispositivi medici non ostacola l'accesso degli operatori europei al mercato italiano e che la censura era comunque generica. Ha respinto la censura di difetto di motivazione e istruttoria, ritenendo che il decreto del 6 luglio 2022 riportasse con precisione i dati dello scostamento e che il dato numerico fosse autoesplicativo; inoltre, la ricorrente non aveva denunciato specifici errori o inesattezze nella certificazione. Ha respinto anche la censura relativa all'insufficienza delle linee guida, qualificandola come petizione di principio non corroborata da concrete difficoltà applicative. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, i provvedimenti regionali hanno natura meramente attuativa, tecnica, contabile e vincolata: le Regioni si limitano a verificare i dati contabili, individuare le aziende, applicare percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali e indicare l'importo dovuto. Non esercitano, quindi, un potere autoritativo, ma accertano il quantum di un'obbligazione patrimoniale; la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale, da definire a livello nazionale e regionale.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il superamento dei tetti di spesa, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura di individuazione delle imprese e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha previsto che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
art. 18, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, rendendo operative, per gli anni 2015-2018, le procedure di individuazione delle aziende soggette al ripiano.
art. 8, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito un fondo e previsto, nella disciplina originaria, una riduzione al 48 per cento della quota di ripiano per determinate aziende fornitrici; la relativa disciplina è stata esaminata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Ha previsto l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento, nonché la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali dopo l'accertamento del versamento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta a un diverso giudice per difetto di giurisdizione entro il termine perentorio indicato nella sentenza.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e va risolta secondo il criterio ordinario di distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
artt. 34 e 35 TFUE
Le censure relative alle restrizioni quantitative alle importazioni sono state ritenute infondate, poiché il tetto alla spesa pubblica per dispositivi medici non limita l'accesso degli operatori europei al mercato italiano.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha ritenuto il meccanismo di payback, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo né lesivo del legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano già previsti dalla legge al momento delle forniture; gli atti successivi possono limitarsi a rendere operative procedure già normativamente disciplinate.
- Il tetto alla spesa pubblica per l'acquisto di dispositivi medici, di per sé, non costituisce una restrizione quantitativa o una misura di effetto equivalente vietata dagli artt. 34 e 35 TFUE, poiché non impedisce agli operatori europei l'accesso al mercato nazionale.
- Quando il decreto di certificazione dello sforamento indica con precisione i dati contabili e numerici utilizzati e non sono dedotti specifici errori o inesattezze, il dato numerico può essere ritenuto autoesplicativo e non richiede necessariamente un ulteriore confronto endoprocedimentale con gli operatori.
- I provvedimenti regionali che, nell'attuazione del payback, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende, applicare percentuali fissate dalla legge e quantificare matematicamente gli importi non esprimono un potere autoritativo, ma accertano il quantum di un'obbligazione patrimoniale.
- Le controversie relative al corretto calcolo degli importi di ripiano indicati nei provvedimenti regionali di attuazione del payback, quando non coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali o autoritativi, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
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