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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/934

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione del 9 giugno 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di controllo della peste suina classica nel nuovo sistema di sanità animale dell’Unione, sostituendo l’impostazione della precedente decisione 2013/764/UE con misure temporanee e uniformi. Prevede una forte regionalizzazione, divieti di movimentazione dalle zone soggette a restrizioni, condizioni stringenti per le deroghe e obblighi di certificazione e marcatura. Introduce inoltre misure rafforzate di biosicurezza per gli allevamenti e prescrizioni specifiche per i suini selvatici e per taluni stabilimenti alimentari. L’applicazione decorre dal terzo giorno successivo alla pubblicazione e termina il 13 giugno 2026.

Stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica negli Stati membri interessati, con divieti di movimento, deroghe, requisiti di certificazione, biosicurezza e misure per i suini selvatici e per gli stabilimenti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica, per un periodo limitato, agli Stati membri nelle cui zone figurano aree soggette a restrizioni elencate nell’allegato I, ossia Bulgaria e Romania, con riferimento anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Riguarda i movimenti di suini detenuti e selvatici, materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini, nonché gli operatori del settore alimentare che manipolano tali partite. Si applica in aggiunta alle misure del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687; talune disposizioni si estendono ai movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi, con esclusioni/limitazioni per prodotti e movimenti solo quando ricorrono specifiche deroghe o condizioni di trattamento/riduzione del rischio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione – misure speciali di controllo della peste suina classica

Il regolamento attua l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e sostituisce, nel nuovo quadro di sanità animale dell’Unione, l’impostazione della precedente decisione 2013/764/UE. La scelta normativa risponde alla persistenza del rischio epidemiologico legato alla peste suina classica in alcuni Stati membri e all’esigenza di armonizzare le misure con il regolamento delegato (UE) 2020/687 e con le pertinenti norme internazionali OIE.

Ambito di applicazione e logica generale

Il regolamento introduce misure speciali e temporanee per gli Stati membri interessati, ossia quelli che presentano zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I. Nel testo fornito tali zone coincidono con l’intero territorio di Bulgaria e Romania. Le disposizioni riguardano sia i suini detenuti sia i suini selvatici, oltre a materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini. In aggiunta, alcune norme impongono obblighi agli operatori del settore alimentare che manipolano tali partite.

Definizioni e coordinamento con la normativa UE esistente

L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/687 e introduce alcune definizioni autonome, tra cui quella di "suino" ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/429, di "materiale germinale" e dei materiali di categoria 2 e 3 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento delegato (UE) 2020/686 per il materiale germinale, con il regolamento delegato (UE) 2020/2154 per la certificazione dei prodotti di origine animale e con il regolamento (UE) n. 142/2011 per il regime dei sottoprodotti.

Zone soggette a restrizioni e gestione del focolaio

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano il modo in cui le autorità competenti devono reagire al verificarsi di un focolaio. Se il focolaio riguarda suini detenuti, deve essere istituita una zona soggetta a restrizioni ai sensi dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687; se riguarda suini selvatici, deve essere istituita una zona infetta ai sensi dell’articolo 63 dello stesso regolamento. Nel caso di focolaio in suini selvatici, l’area colpita deve essere inserita nell’allegato I e la zona infetta deve essere adeguata senza indugio per ricomprendere almeno la zona soggetta a restrizioni pertinente.

Le misure speciali del regolamento si applicano nelle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I e si aggiungono alle misure di controllo già previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

Divieti di movimento dalle zone soggette a restrizioni

Il nucleo del regolamento è costituito da una serie di divieti di movimento dalle zone soggette a restrizioni:

  • divieto di movimento di partite di suini detenuti;
  • divieto di movimento di materiale germinale ottenuto da suini detenuti;
  • divieto di movimento di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti;
  • divieto di movimento di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti.

Per i prodotti a base di carne, compresi i budelli, l’articolo 9, paragrafo 2, consente alle autorità competenti di non applicare il divieto se i prodotti sono stati sottoposti al trattamento di riduzione del rischio pertinente di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in stabilimenti designati.

Deroghe per i suini detenuti: condizioni generali

Le deroghe ai divieti di movimento dei suini detenuti sono disciplinate dagli articoli 10, 11, 12 e 13. In linea generale, l’autorità competente può autorizzare i movimenti solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 18-22 e solo se ricorrono le condizioni generali del regolamento delegato (UE) 2020/687 e le condizioni supplementari previste dal regolamento 2021/934.

Tra le principali condizioni figurano:

  • permanenza dei suini nello stabilimento di spedizione per almeno 90 giorni prima del movimento, o dalla nascita se hanno meno di 90 giorni;
  • assenza, nel periodo di 30 giorni precedente la spedizione, di introduzione nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di suini provenienti da zone restrittive;
  • esame clinico favorevole effettuato da un veterinario ufficiale entro 24 ore prima del movimento;
  • eventuali test di identificazione dell’agente patogeno o test sierologici, se richiesti dall’autorità competente;
  • visite veterinarie periodiche negli stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni;
  • applicazione di misure di biosicurezza rafforzate;
  • mezzi di trasporto idonei, puliti e disinfettati sotto controllo o supervisione ufficiale.

L’articolo 10 richiede inoltre che l’autorità competente valuti il rischio e concluda che il rischio di diffusione della peste suina classica sia trascurabile prima di concedere l’autorizzazione.

Certificazione sanitaria e attestazioni obbligatorie

Gli articoli 14-17 disciplinano i profili documentali. I movimenti autorizzati devono essere accompagnati dai certificati sanitari previsti dal regolamento (UE) 2016/429, contenenti una specifica attestazione di conformità al regolamento 2021/934.

Le principali regole sono le seguenti:

  • per i suini detenuti, il certificato ex articolo 143 del regolamento (UE) 2016/429 deve riportare la formula specifica prevista dall’articolo 14;
  • per carni fresche, prodotti a base di carne e budelli ottenuti da suini detenuti, il certificato ex articolo 167 deve includere le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/2154 e l’attestazione specifica di conformità;
  • per prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, è richiesto il rispetto del trattamento di riduzione del rischio e un certificato con attestazione specifica;
  • per il materiale germinale, l’articolo 16 rinvia al certificato ex articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;
  • per materiali di categoria 2 e 3 si richiedono il documento commerciale del regolamento (UE) n. 142/2011 e il certificato sanitario ex articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

L’articolo 15, paragrafo 5, consente, in determinate ipotesi, che il bollo sanitario o il marchio di identificazione apposti in stabilimenti designati sostituiscano il certificato sanitario per alcuni movimenti di carni e prodotti a base di carne.

Deroghe specifiche per i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi

Il regolamento distingue diverse deroghe, ciascuna con presupposti propri:

  • Suini detenuti: l’articolo 18 consente il movimento verso altri Stati membri e paesi terzi se nello stabilimento non vi sono state prove di peste suina classica nei 12 mesi precedenti, se lo stabilimento è fuori da zone di protezione o sorveglianza e se sono rispettate le condizioni generali e supplementari. I suini devono poi rimanere nello stabilimento di destinazione per il periodo di monitoraggio richiesto oppure essere inviati a macellazione immediata.

  • Materiale germinale: l’articolo 19 richiede che il materiale sia stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e da suini che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12; inoltre, i suini donatori devono essere stati detenuti per almeno 90 giorni nello stabilimento di materiale germinale e non devono esservi stati introdotti altri suini dalle zone restrittive nei 90 giorni precedenti.

  • Materiali di categoria 2: l’articolo 20 consente il trasferimento verso impianti di trasformazione o di incenerimento/coincenerimento in un altro Stato membro o in un paese terzo, con sistema di navigazione satellitare sul mezzo di trasporto, controllo in tempo reale da parte dell’autorità competente e conservazione della documentazione elettronica per almeno due mesi.

  • Materiali di categoria 3: l’articolo 21 consente il trasferimento verso impianti o stabilimenti riconosciuti per la trasformazione in mangimi trasformati, alimenti per animali da compagnia, prodotti derivati, biogas o compost, con condizioni analoghe di tracciamento satellitare, documentazione e destinazione diretta da macello designato verso gli impianti indicati.

  • Carni fresche e prodotti a base di carne: l’articolo 22 consente il movimento verso altri Stati membri e paesi terzi se lo stabilimento di origine non ha evidenze di peste suina classica nei 12 mesi precedenti, è rispettata la disciplina generale e supplementare, gli animali provengono da stabilimenti conformi agli articoli 11 e 12 e la produzione avviene in stabilimenti designati ai sensi dell’articolo 23.

Misure di riduzione del rischio per gli stabilimenti alimentari

L’articolo 23 prevede la designazione, su domanda dell’operatore, di stabilimenti per macellazione, sezionamento, trasformazione e stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone restrittive e da suini selvatici in tali zone. In alternativa, taluni stabilimenti possono operare senza designazione se i prodotti sono marcati con un bollo sanitario speciale, se restano destinati solo allo stesso Stato membro e se i sottoprodotti sono trattati o smaltiti nello stesso Stato membro.

L’articolo 24 richiede che le attività relative ai prodotti ammissibili siano separate da quelle relative a prodotti non ammissibili ai movimenti autorizzati e che l’operatore disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dall’autorità competente.

L’articolo 25 impone un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione non ovale e non confondibile con i bolli ordinari per:

  • carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone restrittive, salvo applicazione delle specifiche condizioni di cui all’articolo 22;
  • carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone restrittive e spostati da stabilimenti designati.

Suini selvatici e prodotti da essi ottenuti

Il capo V introduce un regime particolarmente restrittivo per i suini selvatici. L’articolo 26 vieta i movimenti di suini selvatici operati dagli operatori di cui all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 sia all’interno dell’intero territorio dello Stato membro interessato sia verso altri Stati membri e paesi terzi.

L’articolo 27 vieta inoltre i movimenti, all’interno delle zone restrittive e da esse, di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici, compresi quelli destinati all’uso domestico privato e quelli collegati ad attività venatorie con vendita diretta in piccole quantità al consumatore finale o a laboratori locali.

Le deroghe degli articoli 28 e 29 consentono movimenti solo se:

  • sono stati eseguiti test di identificazione dell’agente patogeno e test anticorpali su ciascun suino selvatico utilizzato;
  • l’autorità competente ha ottenuto esiti negativi prima del trattamento;
  • i prodotti sono stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati;
  • per i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi, i prodotti hanno subito il trattamento di riduzione del rischio pertinente secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

L’articolo 30 impone, per tali movimenti, un certificato sanitario ex articolo 167 del regolamento (UE) 2016/429 con l’apposita attestazione di conformità al regolamento 2021/934.

Biosicurezza rafforzata negli allevamenti

L’allegato II, richiamato dall’articolo 12, contiene misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni. Le misure comprendono, tra l’altro:

  • assenza di contatto diretto o indiretto con altri suini o con suini selvatici;
  • igiene personale rafforzata, cambio di abiti e calzature, lavaggio e disinfezione delle mani;
  • divieto di accesso per persone che abbiano cacciato o contattato suini selvatici nelle 48 ore precedenti;
  • divieto di accesso a persone o mezzi non autorizzati;
  • registrazione di persone e mezzi in ingresso;
  • requisiti strutturali dei locali per impedire l’accesso di altri animali e facilitare pulizia e disinfezione;
  • recinzioni a prova di bestiame;
  • piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente, comprensivo di aree pulite/sporche, procedure di igiene, separazione tra unità epidemiologiche, sensibilizzazione del personale, gestione delle nuove introduzioni e audit interno o autovalutazione.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 13 giugno 2026. È direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri. Le premesse evidenziano inoltre che la durata e l’elenco delle zone restrittive devono essere monitorati e riesaminati alla luce di nuovi elementi epidemiologici.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e ambito soggettivo/oggettivo

L’articolo 1 stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica da applicare per un periodo di tempo limitato negli Stati membri interessati e, in via generale, in tutti gli Stati membri per taluni profili. Le misure si applicano ai suini detenuti e selvatici, ai prodotti di origine animale, al materiale germinale e ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini, in aggiunta alle misure già previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/687 e definisce, tra l’altro, "suino", "materiale germinale" e i "materiali di categoria 2" e "3" ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Zone soggette a restrizioni e zone infette

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano l’istituzione e l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette in caso di focolaio, distinguendo tra focolaio in suini detenuti e in suini selvatici. In caso di focolaio in suini selvatici, l’area interessata deve essere inserita nell’allegato I e la zona infetta deve essere adeguata senza indugio per ricomprendere almeno la zona soggetta a restrizioni pertinente.

Divieti generali di movimentazione dalle zone soggette a restrizioni

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 vietano, dalle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I, i movimenti di partite di suini detenuti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e carni fresche/prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti. Per i prodotti a base di carne, compresi i budelli, è prevista la possibilità di non applicare il divieto se sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione del rischio ai sensi dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in stabilimenti designati.

Condizioni generali per deroghe ai movimenti di suini detenuti

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 stabiliscono le condizioni generali che consentono deroghe ai divieti di cui all’articolo 6: valutazione del rischio da parte dell’autorità competente, permanenza dei suini nello stabilimento di spedizione per almeno 90 giorni o dalla nascita se più giovani, assenza di introduzione di suini provenienti da zone restrittive nel periodo di 30 giorni precedente, esami clinici entro 24 ore prima del movimento, eventuali test diagnostici, visite veterinarie periodiche, sorveglianza continua, biosicurezza rafforzata e requisiti sui mezzi di trasporto (compresa pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale).

Certificazione sanitaria per i movimenti autorizzati

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 impongono che i movimenti autorizzati siano accompagnati da certificati sanitari ex articoli 143, 161 e 167 del regolamento (UE) 2016/429, con attestazioni specifiche di conformità al regolamento 2021/934. Per alcune categorie di carni e prodotti a base di carne, i certificati possono essere sostituiti da bollo sanitario o marchio di identificazione apposti in stabilimenti designati. Per i materiali di categoria 2 e 3 si richiedono anche il documento commerciale del regolamento (UE) n. 142/2011 e la documentazione/controlli previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

Deroghe specifiche per movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 disciplinano le deroghe per i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di suini detenuti, materiale germinale, materiali di categoria 2 e 3 e carni/prodotti a base di carne. Le condizioni includono, a seconda della categoria, assenza di evidenza di peste suina classica nei 12 mesi precedenti nello stabilimento, ubicazione fuori da zone di protezione/sorveglianza, soddisfacimento delle condizioni generali del regolamento delegato (UE) 2020/687 e requisiti ulteriori su durata della permanenza, origine dei riproduttori, sistemi satellitari di tracciamento per il trasporto di taluni sottoprodotti, trattamento di riduzione del rischio e destinazione in impianti autorizzati.

Designazione di stabilimenti alimentari e marcatura speciale

Gli articoli 23, 24 e 25 prevedono la designazione, su domanda dell’operatore, di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione e centri di lavorazione della selvaggina per carni e prodotti derivati da suini detenuti e selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni. In alternativa, per alcuni stabilimenti, la designazione può non essere richiesta se i prodotti sono marcati con bollo sanitario speciale e restano destinati allo stesso Stato membro. È inoltre imposto un bollo sanitario speciale, non ovale e non confondibile con i bolli ordinari, per specifiche carni e prodotti suini provenienti dalle zone restrittive o da suini selvatici.

Misure per i suini selvatici e i prodotti da essi ottenuti

Gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 vietano i movimenti di suini selvatici operati ai sensi dell’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e vietano, all’interno delle zone restrittive e da esse, i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici, inclusi i movimenti per uso privato e quelli legati all’attività dei cacciatori. Sono tuttavia previste deroghe condizionate a test negativi su ciascun suino selvatico utilizzato, alla produzione/trasformazione in stabilimenti designati e, per i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi, anche al trattamento di riduzione del rischio e a certificazione sanitaria dedicata.

Entrata in vigore, applicazione e durata

L’articolo 31 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da tale data fino al 13 giugno 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti intracomunitari di animali e prodottisicurezza alimentaresottoprodotti di origine animalebiosicurezza

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