Sentenza n. 1036/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 577/2024, depositata e resa pubblica il 27 maggio 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 577/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, notificata al Ministero in forma esecutiva il 16 settembre 2024 e non appellata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., era passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di 500 euro per ciascun anno. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo, né mediante il rilascio della carta né mediante l'accredito delle somme. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro 60 giorni, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere dato integrale esecuzione alla sentenza azionata, mediante accredito dell'importo dovuto in data 4 dicembre 2025. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa di ottemperanza. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione regolatrice del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 327 c.p.c.
Il mancato esercizio dell'impugnazione nel termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bergamo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene priva di oggetto e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso di ottemperanza, rendendo causalmente riconducibile all'iniziativa giudiziale la soddisfazione della pretesa.
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi notificati alle amministrazioni statali, in presenza dell'inerzia dell'amministrazione obbligata.
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