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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34769/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza su conti correnti riferibili a un imprenditore individuale, dalla quale emersero numerosi prelevamenti in uscita ritenuti privi di giustificazione. Il contribuente sostenne che tali somme erano state riversate a una cooperativa di cui era presidente, la quale eseguiva lavori di manutenzione negli immobili affidatile; secondo tale prospettazione, gli importi prelevati sarebbero corrisposti alle fatture emesse dalla cooperativa verso i clienti. L'Ufficio ritenne inattendibili le giustificazioni e notificò due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007. In primo grado i ricorsi furono respinti, in appello la C.T.R. accolse il gravame del contribuente. L'Agenzia ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prova della giustificazione dei prelevamenti non può essere presuntiva o cumulativa, ma deve essere analitica e specifica per ogni singolo movimento; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che la C.T.R. avesse aderito acriticamente alla tesi del contribuente senza esaminare le difese dell'Ufficio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilievo dei verificatori secondo cui non vi era corrispondenza temporale e quantitativa tra i prelevamenti dal conto del contribuente e gli incassi della cooperativa; 4) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in punto di deducibilità forfettaria dei costi in percentuale sui prelievi non giustificati. Il contribuente resistette con controricorso e propose ricorso incidentale sul regolamento delle spese, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, nei sensi indicati in motivazione, respingendo il secondo e il quarto. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto decisivo emerso dal p.v.c. e dagli avvisi di accertamento: i verificatori avevano dato atto di non essere riusciti a riconciliare, né temporalmente né quantitativamente, i prelevamenti dal conto del contribuente con gli incassi della cooperativa. La C.T.R., pertanto, avrebbe dovuto verificare in concreto quali e quanti prelievi risultassero effettivamente giustificati. È stato invece ritenuto sufficiente l'apparato motivazionale della sentenza d'appello e infondata la censura sulla deduzione dei costi, precisando che, in presenza di prelevamenti non giustificati, il contribuente può opporre anche una prova presuntiva contraria e, comunque, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi da detrarre dall'ammontare dei prelievi non giustificati, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    I prelevamenti bancari non giustificati fondano una presunzione legale di ricavi non contabilizzati; il contribuente imprenditore può offrire prova contraria anche presuntiva, ma il giudice deve verificare in concreto la riconducibilità dei singoli movimenti e, ove non sia superata la presunzione, può riconoscersi l'incidenza percentuale dei costi relativi da detrarre dai prelievi non giustificati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato quale parametro per le censure di violazione di legge in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato quale parametro per la censura di nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato quale parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari fondati sulla presunzione da movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve confrontarsi specificamente con i rilievi del verbale di constatazione e degli atti impositivi, verificando se i movimenti contestati siano stati realmente giustificati con riferimento a ciascun prelievo o comunque a gruppi di prelievi identificabili.
  • La prova contraria offerta dal contribuente può essere anche presuntiva, ma non può prescindere dalla verifica della coerenza temporale e quantitativa tra uscite dal conto e destinazione delle somme; una giustificazione meramente globale o cumulativa non basta se gli atti dell'Ufficio evidenziano l'assenza di corrispondenza puntuale.
  • In caso di accertamento basato su prelevamenti non giustificati, il contribuente può eccepire, oltre alla destinazione delle somme, anche l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall'ammontare dei prelievi qualora non sia possibile imputarli integralmente a ricavi occulti.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente se rende comprensibile la ratio dell'accoglimento o del rigetto; non sussiste nullità quando il giudice di merito espone i documenti e gli elementi posti a base della decisione, anche se la valutazione dell'Ufficio sia stata disattesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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