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Sentenza

Sentenza n. 6059/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché - per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.

Giustizia amministrativa202308785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Direzione generale per il personale militare che ha rigettato la richiesta di transito dei sottufficiali infermieri nel ruolo degli ufficiali, con ricostruzione di carriera, riconoscimento degli effetti economici e facoltà di esercitare la professione sanitaria fuori dall'orario di servizio senza esclusività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego ministeriale deducendo eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di motivazione, in relazione alle norme del Codice dell'ordinamento militare sui requisiti di reclutamento degli ufficiali e dei marescialli e sull'esercizio delle professioni sanitarie. Hanno sostenuto che l'evoluzione della professione infermieristica, caratterizzata dal necessario possesso della laurea, dall'iscrizione all'Ordine e dall'aggiornamento professionale, imponesse di qualificare l'infermiere come professionista intellettuale e di riconoscergli, anche nell'ambito militare, un inquadramento nel ruolo degli ufficiali, analogamente al passaggio operato nel comparto civile del Servizio sanitario nazionale. Hanno inoltre chiesto il riconoscimento della facoltà di esercitare la professione infermieristica fuori dall'orario di servizio senza carattere di esclusività, mediante applicazione estensiva o analogica della disciplina prevista per i medici militari. In via conclusiva hanno prospettato dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto europeo. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale, l'inammissibilità del ricorso collettivo e l'irricevibilità per tardività, sostenendo nel merito che gli inquadramenti militari sono rigidamente disciplinati dalla legge e che il conseguimento della laurea non determina alcun transito automatico nel ruolo degli ufficiali.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria competenza territoriale, poiché tutti i ricorrenti avevano dichiarato di prestare servizio nel Lazio, e ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, essendo identico per tutti il bene della vita richiesto e non emergendo conflitti tra le posizioni. Ha tuttavia respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le ulteriori questioni pregiudiziali, comprese quelle sulla prescrizione delle pretese economiche. Il Collegio ha affermato che l'ordinamento militare prevede uno specifico e completo inquadramento degli infermieri nella categoria dei sottufficiali, senza correlative posizioni nel ruolo degli ufficiali per la fattispecie considerata. Tale disciplina speciale non presenta lacune che consentano di ricorrere all'analogia o all'interpretazione estensiva delle regole del pubblico impiego civile o delle riforme universitarie e professionali. Il possesso della laurea infermieristica, pur necessario per l'esercizio della professione, costituisce soltanto uno degli elementi rilevanti e non determina di per sé l'attribuzione del ruolo di ufficiale, che dipende anche dalle funzioni, dalle responsabilità, dalla posizione organizzativa e dal ruolo militare. I passaggi da un ruolo militare a un altro sono ammessi soltanto nei casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge, non ricorrendo quello invocato dai ricorrenti. Il documento organizzativo dell'Aeronautica relativo alla figura del coadiutore sanitario non è stato ritenuto idoneo a modificare gli inquadramenti stabiliti da norme legislative e, comunque, riguarda uno specifico ambito organizzativo. È stata respinta anche la domanda relativa all'esercizio libero-professionale fuori dall'orario di servizio: la disciplina speciale che consente tale attività ai medici militari è eccezionale e non può essere estesa automaticamente al personale infermieristico. La sentenza della Corte costituzionale richiamata dai ricorrenti non è stata ritenuta idonea a fondare l'assimilazione tra medici e infermieri militari. Il TAR ha escluso profili manifesti di irragionevolezza o violazioni di vincoli costituzionali o sovranazionali, ritenendo che la differenziazione tra medici militari, infermieri militari e infermieri del SSN rientri nella discrezionalità legislativa. Il ricorso è stato quindi respinto in ogni domanda, con conferma degli atti impugnati e condanna dei ricorrenti, in solido verso il Ministero, al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 208 Codice dell'ordinamento militare

    La norma è richiamata quale base della richiesta di transito dei sottufficiali infermieri nel ruolo degli ufficiali; il TAR ha escluso che essa fondi il transito richiesto nella fattispecie.

  • art. 210 Codice dell'ordinamento militare

    La disposizione, che consente ai medici militari forme di attività libero-professionale, è stata qualificata come disciplina speciale ed eccezionale, non estensibile automaticamente al personale infermieristico.

  • art. 212 Codice dell'ordinamento militare

    La norma è richiamata nel quadro delle disposizioni sui requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, senza ritenere che essa determini l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali.

  • art. 646 Codice dell'ordinamento militare

    Richiamato dai ricorrenti tra gli articoli relativi ai requisiti di reclutamento degli ufficiali e dei marescialli; il TAR ha ritenuto prevalente la disciplina specifica dell'inquadramento militare.

  • art. 679 Codice dell'ordinamento militare

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sui requisiti di reclutamento; non è stato ritenuto idoneo a fondare il transito automatico richiesto.

  • art. 682 Codice dell'ordinamento militare

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sui requisiti di reclutamento; il possesso del titolo di studio non è stato ritenuto sufficiente per l'accesso al ruolo degli ufficiali.

  • art. 1084 Codice dell'ordinamento militare

    Richiamato dal TAR come esempio di disposizione che contempla casi eccezionali e tassativi di passaggio tra ruoli; la fattispecie degli infermieri militari non rientra tra tali casi.

  • legge 26 febbraio 1999, n. 42

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere la qualificazione professionale dell'infermiere e la ricostruzione di carriera, ma non ritenuta idonea a modificare l'inquadramento previsto dall'ordinamento militare.

  • D.M. 14 settembre 1994, n. 739

    Richiamato per la disciplina del profilo professionale dell'infermiere; il relativo riconoscimento professionale non comporta automaticamente l'inquadramento militare nel ruolo degli ufficiali.

  • legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 1

    Richiamata per i profili di autonomia e responsabilità della professione infermieristica; tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a imporre il ruolo degli ufficiali.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per qualificare l'infermiere come professionista intellettuale; tale qualificazione civilistica non determina il diverso inquadramento nell'ordinamento militare.

  • DPCM 26 giugno 2015

    Il raffronto con l'inquadramento degli infermieri del SSN non è stato ritenuto decisivo, poiché l'ordinamento militare e quello civile hanno discipline, status e assetti organizzativi autonomi.

Massime di principio

  • Nell'ordinamento militare, quando la legge disciplina in modo specifico e completo l'inquadramento di una categoria di personale, non è consentito ricorrere all'analogia o all'interpretazione estensiva delle regole proprie del pubblico impiego civile per ottenere un diverso ruolo o una diversa progressione.
  • Il possesso della laurea e l'abilitazione all'esercizio di una professione sanitaria non determinano automaticamente l'inquadramento del militare nel ruolo degli ufficiali: la qualifica dipende anche dalle funzioni svolte, dalle responsabilità, dalla posizione organizzativa e dal ruolo previsto dall'ordinamento militare.
  • Il passaggio tra ruoli dell'ordinamento militare è ammesso soltanto nei casi eccezionali e tassativi previsti dalla normativa; non può essere riconosciuto in via giudiziale sulla sola base dell'evoluzione del titolo di studio o del profilo professionale.
  • Una disposizione speciale che consente ai medici militari l'esercizio di attività libero-professionale costituisce eccezione al principio di esclusività del rapporto di impiego militare e non può essere automaticamente estesa, per analogia, al personale infermieristico.
  • Le differenze di inquadramento tra personale militare e personale civile, nonché tra medici militari e personale infermieristico militare, non violano di per sé i principi di eguaglianza e ragionevolezza quando riflettono ordinamenti, funzioni e discipline legislative differenti e rientrano nella discrezionalità del legislatore.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiConcorrenza ed evidenza pubblica

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