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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43995/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p. (dosimetria della pena) e vizio di motivazione. In particolare ha censurato: 1) la mancata determinazione della sanzione base in misura pari al minimo edittale per il delitto di furto (dopo avere già computato la riduzione per il tentativo); 2) l'omessa applicazione della diminuzione massima prevista per il tentativo; 3) l'eccessivo aumento di pena applicato a titolo di continuazione rispetto al reato di ricettazione attenuata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendosi la Corte territoriale pronunciata testualmente su tutte le censure sulla dosimetria, la motivazione complessiva della sentenza di appello evidenzia elementi (gravità oggettiva del fatto: ingresso nel cortile con arnese atto allo scasso, utilizzo di una bicicletta di provenienza delittuosa, precedente condanna con sospensione condizionale revocata) che giustificano il trattamento sanzionatorio applicato. Di conseguenza la censura è implicitamente disattesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata come criterio di riferimento per la determinazione della pena: il giudice deve valutare gravità del fatto e capacità a delinquere del reo. La Corte ha ritenuto che, a fronte di elementi che evidenziano rilevante disvalore e recidiva/propensione, non fosse ravvisabile una mitigazione della pena.

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione nella forma attenuata; il reato è stato contestato in tale forma e valutato nella continuazione con il tentato furto.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in combinazione con l'art. 624-bis per la qualificazione del tentativo di furto (tentativo come condotta verso una fattispecie più grave).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sulla fattispecie più grave (furto in abitazione o con aggravanti): la Corte territoriale ha ritenuto che il tentativo commesso con ingresso in cortile e arnese fosse riconducibile alla fattispecie aggravata, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma richiamata rispetto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione di successivi reati: la precedente sospensione era stata revocata dal primo giudice, elemento che ha inciso sul giudizio di pericolosità e sulla dosimetria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e succ. mod.

    Richiamate in relazione alla modalità di trattazione (non richiesta la trattazione orale): il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto e con requisitoria scritta del Procuratore generale.

Massime di principio

  • La mancanza di una pronuncia testuale su una specifica censura in appello può essere superata quando la motivazione complessiva della sentenza dimostra in modo chiaro il rigetto della doglianza: la censura è implicitamente disattesa se emergono elementi che giustificano il mancato accoglimento.
  • In sede di dosimetria della pena (art. 133 c.p.) il giudice valuta la gravità del fatto e la capacità a delinquere: elementi come ingresso in luogo privato con arnese atto allo scasso, utilizzo di beni di provenienza delittuosa e precedenti con revoca di benefici aumentano la ragionevolezza di un trattamento sanzionatorio non mitigato.
  • Condotte apparentemente riconducibili a tentativo possono essere ricondotte a fattispecie aggravate (es. art. 624-bis) se dagli elementi di fatto risulta l'uso di mezzi o modalità che aggravano il disvalore (ingresso, arnese, ecc.).
  • Chi impugna in cassazione rischia la dichiarazione di inammissibilità e sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende) se l'impugnazione è manifestamente infondata o se non emergono profili realmente decisivi di diritto o vizi di motivazione rilevanti.
  • Per evitare l'inammissibilità o la perdita dell'argomento in cassazione è importante che il difensore in sede di appello solleciti chiaramente la motivazione sui punti di dosimetria controversi e, se necessario, espliciti le ragioni per cui la motivazione complessiva non risulta idonea a risolvere la censura.

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